A REGIME GLI AIUTI PER I TERRENI AGRICOLI
L'agevolazione fiscale della piccola proprietà contadina viene confermata anche per gli anni 2011 e successivi dal comma 41 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011.
Il beneficio riguarda gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli effettuati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (Iap) nonché dalle società agricole aventi la medesima qualifica. Nella fattispecie si applicano l'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa (168 euro cadauna), mentre rimane dovuta la sola imposta catastale dell'1 per cento.
La disposizione attualmente in vigore è stata riformulata , discostandosi dal dettato normativo della legge istitutiva n. 604/1954.
In confronto alla originaria agevolazione della piccola proprietà contadina, la nuova disposizione richiede meno vincoli in quanto mentre in passato il beneficio era riservato ai soli coltivatori diretti (che si dedicano manualmente alla coltivazione del fondo), successivamente è stata estesa anche agli imprenditori agricoli professionali. Di conseguenza non è più richiesto il vincolo che il terreno venga coltivato manualmente dall'acquirente e che la superficie acquistata non sia eccedente alle capacità lavorative della famiglia.
Il Dl del 2009 ha introdotto, tuttavia, alcuni requisiti assenti nella normativa originaria del 1954. Viene ora previsto che l'acquirente, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale deve essere iscritto nella relativa gestione previdenziale tenuta presso l'Inps. Se l'agevolazione è richiesta da una società agricola è necessario che l'iscrizione previdenziale riguardi un socio per le società di persone o un amministratore per quelle di capitale.
Inoltre si prevede che l'agevolazione fiscale riguarda soltanto gli atti a titolo oneroso. Quindi l'applicazione della tassa fissa di registro e ipotecaria non opera per il trasferimento della proprietà per effetto di successione o donazione. Invece, a nostro parere, l'acquisizione del terreno mediante la permuta realizza un atto a titolo oneroso, come pure il conferimento di terreno in società che ha come contropartita la partecipazione al capitale sociale . In questi tempi è di attualità la cessione del diritto di superficie a tempo determinato per consentire a un altro soggetto di costruire un immobile o un impianto (generalmente per la produzione di energia). In base a quanto previsto dal Codice Civile, l'acquirente superficiario ha diritto di costruire e di utilizzare l'immobile per il periodo stabilito dal contratto; tale fattispecie è assimilata all'atto di trasferimento di un terreno e quindi l'acquirente, se coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, dovrebbe assolvere la sola imposta catastale dell'1 per cento.
L'ESCLUSIONE
L'agevolazione non compete per i terreni e relative pertinenze che non siano qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti
IL VINCOLO DEI CINQUE ANNI
L'acquirente decade dalla agevolazione se prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula l'acquirente aliena volontariamente il terreno o cessa di coltivarlo direttamente; questo comporta che l'acquisto deve riguardare un terreno libero da affittanze che ne impedirebbero la conduzione diretta, o se l'affittanza sussiste,deve essere risolta rapidamente
L'ECCEZIONE
L'unico caso in cui il trasferimento del terreno acquistato con i benefici può essere alienato entro il termine di cinque anni riguarda il trasferimento entro il predetto periodo vincolativo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo i quali devono continuare a esercitare le attività citate nell'articolo 2135 del Codice civile (articolo 11 Dlgs 228/2001)
(Fonte Sole24ore)












