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postheadericon Sistri ripristinato dal maxiemendamento: il nuovo sistema dovrebbe essere operativo dal 9 febbraio 2012

Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) venne istituito al fine di consentire l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la regione Campania.

Secondo le ambiziose intenzioni del legislatore il Sistema avrebbe dovuto semplificare le procedure e gli adempimenti, riducendo i costi sostenuti dalle imprese e al contempo gestire in modo innovativo ed efficiente un processo complesso con garanzie di maggiore trasparenza e prevenzione dell'illegalità.

Nei fatti, esso si è rilevato inadeguato oltre che fonte di infinite complicazioni procedurali e costi dovuti alle difficoltà tecnologiche della relativa gestione. Così, in un quadro di conclamata e generalizzata diffidenza, con la manovra di ferragosto, all’art. 6 D.L. 138/2011, è stato disposta la sua cancellazione, sorprendendo la platea di imprese soggette al Sistema. La soluzione, per alcuni fin troppo radicale, è stata rivista dalla Commissione del bilancio del Senato in fase di conversione del decreto, le cui modifiche sono successivamente confluite nel maxiemendamento approvato il 7 settembre. La novità è che si fa un passo indietro. Gli emendamenti apportati prevedono, infatti, che, al fine di garantire una progressiva entrata in operatività del SISTRI, nonché per assicurare l'efficacia del funzionamento delle tecnologie ad esso connesse, il Ministero dell'ambiente assicura sino al 15 dicembre 2011, attraverso verifiche tecniche, l’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplici rispetto a quelle attualmente previste, organizzando anche test di funzionamento con ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, viene spostato il termine di entrata in operatività del Sistema al 9 febbraio 2012. Fino a tale data continueranno a trovare applicazione le altre norme dettate in materia, e nella specie, gli articoli 190 e 193 del Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti

relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Leali Andrea

Ultimo aggiornamento (Martedì 14 Febbraio 2012 15:56)

 
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