Il cd. “Decreto Correttivo” della riforma fiscale recentemente pubblicato in G.U. ha disposto:
Con un apposito comunicato il Mef ha, inoltre, chiarito che non sono allo studio misure volte ad estendere l’ambito di applicazione della rottamazione al 2023.
Sono ammessi 5 giorni di tolleranza per pagare (art. 3, co. 14-bis, DL n. 119/2018), senza applicazione di sanzione o interessi in caso contrario, si decade dal beneficio della sanatoria.
Nota: dunque, in caso di omesso/insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la rottamazione cartelle risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per il calcolo dei 5 giorni di tolleranza:
N.B.: alla luce ciò, per la scadenza del 15 settembre non si considerano i giorni 15, 21 e 22 settembre e pertanto saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si ricorda che le somme dovute a seguito dell’adesione alla rottamazione possono essere pagate in numerosi modi alternativi.
In particolare, è ammesso pagare tramite:
NESSUNA RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE
Il Mef, con comunicato stampa del 5 agosto, ha, inoltre, precisato che non sono allo studio misure volte: