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SICUREZZA
06.06.2025
ACCORDO STATO-REGIONI 2025: LA NUOVA DISCIPLINA FORMATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ridefinisce la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uniformando durata, contenuti e modalità formative. Estende l’obbligo formativo a tutti i datori di lavoro, con percorsi specifici, anche per chi opera in cantieri. Prevede modalità didattiche miste (in presenza, videoconferenza, e-learning) e verifica finale obbligatoria. Per le aziende agricole, rappresenta un’opportunità di migliorare la cultura della sicurezza e la gestione del rischio, con formazione personalizzata e aggiornata.

Il nuovo Accordo disciplina la formazione per tutte le figure coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), nonché i coordinatori della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE).

Formazione obbligatoria per i datori di lavoro

Una delle novità più rilevanti riguarda l’estensione dell’obbligo formativo a tutti i datori di lavoro, senza distinzione rispetto ai ruoli formalmente assunti nell’organigramma della sicurezza. La formazione per questa categoria è stata definita con un percorso di durata minima di 16 ore, che consente di acquisire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per svolgere efficacemente i compiti di prevenzione e protezione secondo l’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, è previsto un modulo specialistico di 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili, con focus sulla gestione della sicurezza in cantiere e sulla predisposizione dei piani di sicurezza.

Modalità di erogazione

L’Accordo prevede l’uso di modalità didattiche diversificate:

 

  • Formazione in presenza, con rigidi limiti sul rapporto docente/discente, soprattutto nelle parti pratiche;
  • Videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici di tracciabilità della partecipazione;
  • E-learning, consentito per moduli base e di aggiornamento, in particolare per i preposti;
  • Modalità mista, combinando diversi canali per massimizzare la flessibilità e l’efficacia della formazione.

Queste novità rispondono alla necessità di una formazione più accessibile e adeguata alle diverse realtà aziendali, anche nel contesto agricolo, dove la dispersione territoriale è spesso una criticità.

Verifica e monitoraggio

Ogni percorso formativo prevede una verifica finale obbligatoria dell’apprendimento. Il risultato della verifica deve essere formalizzato tramite verbale e attestazione di formazione, valida su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, l’Accordo introduce un sistema di monitoraggio continuo sull’applicazione delle norme formative, con controlli rivolti sia ai soggetti erogatori sia ai destinatari della formazione. Questo sistema mira a garantire la qualità e l’efficacia reale della formazione, non solo come adempimento formale.

Termini per la formazione

L’Allegato A, parte III, al punto 2, precisa che al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.


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