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GIOVANI
30.05.2025
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER GIOVANI FINO A MASSIMO 30 ANNI DI ETA’

Sulla falsa riga dell’agevolazione “Under35 anni di età”, si rende necessario informare qui il Socio anche della ulteriore agevolazione contributiva prevista, in questo caso, per i lavoratori più giovani e di massimo 30 anni di età che si pone come alternativa rispetto alla prima.

Il datore di lavoro interessato potrà decidere, a propria discrezione, se godere dell’agevolazione contributiva “Under 30 anni di età” OPPURE di quella “Under 35 anni di età”.

Il ns. ufficio Paghe è ovviamente a disposizione per le verifiche del caso e per una sua valutazione di merito.

Teniamo a precisare che iI requisiti richiesti per l’agevolazione “Under 30 anni di età” risultano essere inferiori e meno rigidi rispetto a quelli richiesti per l’ “Under35 anni di età”.

Di seguito un breve riepilogo dei requisiti previsti per l’agevolazione INPS “Under30”.

REQUISITI LAVORATORE

  1. Alla data di assunzione / di trasformazione a tempo indeterminato il giovane lavoratore non deve avere compiuto ancora i 30 anni di età (massimo 29 anni e 364 gg.);
  2. Deve essere il suo PRIMO contratto a tempo indeterminato il medesimo o altro datore di lavoro;

Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero contributivo: precedenti contratti di APPRENDISTATO purché siano stati interrotti anzitempo; contratti di lavoro cd “a chiamata”; contratti di lavoro domestico.

Per la verifica dei rapporti precedenti: vale quanto scritto poc’anzi riguardo alla verifica del codice fiscale da parte del ns. ufficio Paghe, alla richiesta di rilascio dell’estratto COB / C-2 STORICO al Centro Impiego di competenza e la dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore;

  1. Nel caso di due assunzioni part-time diverse e incentivate: la data di assunzione deve essere la medesima;

REQUISITI AZIENDA

  1. L’esonero contributivo è riconosciuto in relazione ai contratti a tempo indeterminato siglati o trasformati con giovani di età inferiore a 30 anni (29 anni e 364 giorni);
  2. La durata dell’agevolazione è di massimo 36 mesi (3 anni):

c) L’esonero è pari al 50 % dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di € 250,00 su base mensile. Per i lavoratori part-time: l’importo viene determinato in proporzione alla percentuale oraria di lavoro settimanale;

d) La gestione dell’esonero avviene sempre con il sistema del conguaglio mensile e compensando il credito a disposizione con l’importo dei contributi dovuti dall’azienda per i propri lavoratori dipendenti nel mese paga di competenza.

e) N.B.: non deve essere presentata alcuna richiesta preventiva all’INPS.

Una volta verificati i requisiti e le condizioni previste dalla legge l’agevolazione verrà riconosciuta, da parte del ns. Uff. Paghe, a decorrere dal mese paga di competenza (condizione più vantaggiosa rispetto all’agevolazione Under35);

f) N.B.: l’agevolazione contributiva Under30 anni di età, allo stato attuale, non prevede limiti temporali di scadenza e non è soggetta alla verifica dei fondi economici a disposizione (condizione più vantaggiosa rispetto all’agevolazione Under35);

g) N.B.: non occorre verificare il requisito dell’incremento occupazione netto aziendale richiesto invece per l’incentivo Under35 (condizione più vantaggiosa rispetto all’agevolazione Under35);

h) N.B: risultano sempre esclusi dall’applicazione di questa agevolazione i datori di lavoro agricoli che impiegano personale nei territori montanti o in zone svantaggiate.

i) Per tutto il periodo di godimento dell’agevolazione deve:

  1. essere regolare nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (DURC regolare);
  2. mancanza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro come ai sensi del D.Lgs 81/2008;
  3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle O.O.S.S. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  4. rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 D.Lgs 150/2015 (verifica da effettuarsi nel dettaglio assieme al ns. Uff. Paghe).

Il venire meno di uno dei requisiti sopra elencati ( da a – d ) potrà comportare la perdita, totale o parziale, del beneficio contributivo applicato su base mensile.

  • Vale quanto già riferito in precedenza riguardo al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e riassunzione del lavoratore licenziato nei 6 mesi successivi;

Il nostro ufficio Paghe è a disposizione nel caso di necessità.


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