COMISAG
Comisag

CIRCOLARI

Paghe

GIOVANI
30.05.2025
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER GIOVANI FINO A MASSIMO 35 ANNI DI ETA’

Con la presente, la informiamo che L’INPS con propria circolare nr. 90 del 12 maggio 2025 ha emanato le istruzioni per l’effettiva applicazione del cd. “Bonus Giovani Under 35 anni di età”.

L’obiettivo di questa misura agevolativa è quello incentivare le aziende alla stipula di contratti a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) con ragazzi giovani che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età (precisamente: alla data dell’assunzione o della trasformazione il lavoratore deve avere un’età di al massimo 34 anni e 364 giorni).

L’incentivo in oggetto risulta certamente interessante per l’azienda, ma occorre fare attenzione a tutti i requisiti (molteplici) che la normativa prevede sussistano sia in capo al lavoratore che all’azienda prima di procedere con la sua richiesta preliminare e nell’eventuale fase successiva di applicazione nella busta paga mensile. Ciò, al fine di evitare eventuali future contestazioni, da parte INPS, circa la sua regolare applicazione che nel caso di esito negativo comportano il totale recupero del beneficio goduto maggiorato di interessi e sanzioni.

Il ns. ufficio Paghe è a disposizione del Socio che fosse interessato a valutare un nuovo inserimento e/o la stabilizzazione di un giovane lavoratore già presente, in tutte le fasi di analisi e verifica necessarie quali:

- l’accertamento preliminare dei requisiti e delle condizioni richieste al lavoratore e all’azienda;

- la predisposizione ed inoltro telematico della domanda di richiesta dell’incentivo all’INPS;

- la verifica e gestione dell’agevolazione contributiva nella busta paga mensile;

Il ns. ufficio Paghe ha già provveduto ad una prima valutazione delle aziende associate a Comisag che possano essere potenzialmente interessate a questo incentivo “Under35” OPPURE a quello alternativo cd. “Under30” di cui si tratterà di seguito. Le stesse, riceveranno entro breve una apposita comunicazione elaborata dal ns. ufficio Paghe invitandole ad una verifica di merito assieme a Noi.

Per le ulteriori associate che fossero interessate ad approfondimenti del caso Le invitiamo a contattarci direttamente.

Esponiamo di seguito e per punti i requisiti richiesti dalla normativa e dalla circolare INPS per l’applicazione di tale misura agevolativa INPS, suddividendoli tra quelli di carattere soggettivo (LAVORATORE) e quelli di carattere oggettivo (AZIENDA).

Facciamo presente che entrambi i requisiti devono obbligatoriamente coesistere.

REQUISITI LAVORATORE

  1. Alla data di assunzione / di trasformazione a tempo indeterminato il giovane lavoratore non deve avere compiuto ancora i 35 anni di età (massimo 34 anni e 364 gg.);
  2. Deve essere il PRIMO contratto a tempo indeterminato siglato nella sua carriera lavorativa. L’accertamento deve avvenire nei confronti di qualsiasi datore di lavoro, attuale e/o precedente.

Purtroppo, allo stato attuale, non è possibile determinare con l’assoluta certezza richiesta dalla legge se il lavoratore che si intende assumere e/o trasformare abbia o meno tutti i requisiti necessari richiesti. In particolare modo, per ciò che concerne l’assenza o meno di rapporti di lavoro di natura indeterminata precedenti.

Nelle more dell’introduzione di una procedura amministrativa INPS e Centro per l’Impiego che garantisca una maggiore certezza e sicurezza alle aziende che vogliano assumere dei lavoratori con eventuali incentivi e/o agevolazioni; il ns. ufficio Paghe ha predisposto una procedura utile ad evitare o quanto meno ridurre eventuali rischi futuri.

La procedura indicata prevede:

 

  1. Di competenza del ns. UFFICIO PAGHE: una volta ricevuto il codice fiscale del lavoratore interessato, tramite una apposita utility fornita direttamente dall’INPS agli intermediari consulenti, è possibile verificare all’interno della Banca Dati INPS se la persona risulta già presente o meno. La procedura rilascia semplicemente una valutazione di carattere negativo oppure positivo.

Si rende necessario chiarire qui che, come già espresso dall’Istituto previdenziale in passato, tale verifica ha un mero valore informativo e non certificativo con la conseguenza che la responsabilità permane sempre in capo all’azienda beneficiaria dell’incentivo;

 

  1. Di competenza del LAVORATORE: inoltro del modello 75215_r02 (il modello in bianco verrà fornito dal ns. Ufficio Paghe) compilato e siglato, con allegata copia doc. identità in corso di validità, all’Ufficio del Centro Impiego di competenza del lavoratore con richiesta di ricevere copia del proprio estratto COB o C2-STORICO (documento che attesta i rapporti di lavoro risultanti dalle comunicazioni di Assunzione, Proroga, Trasformazione, Distacco, Trasferimento, Cessazione).

La richiesta deve essere necessariamente presentata dal lavoratore interessato tramite propria email personale.

È possibile che nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato in Regioni e/o Province diverse da quella attuale l’estratto “COB” rilasciato sia incompleto circa i suoi esatti impieghi lavorativi precedenti. In linea teorica, il lavoratore dovrebbe trasmettere specifica richiesta al singolo Centro per l’Impiego interessato (nel tempo si è riscontrato che per le Province situate in Regione Lombardia i dati risultano essere completi. Il problema è stato riscontrato per lo più riguardo a Province situate in Regioni diverse).

 

  1. Di competenza del LAVORATORE Il ns. Ufficio Paghe ha predisposto un’apposita dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 che il lavoratore dovrà impegnarsi a completare e sottoscrivere a tutela dell’azienda. Da inoltrarci per archiviazione.
  1. Nel caso di un precedente rapporto di lavoro in Apprendistato: l’agevolazione competerà nel solo caso in cui l’apprendistato già svolto, con lo stesso datore di lavoro o altro datore di lavoro, si sia interrotto anticipatamente;
  2. Nel caso di un precedente rapporto di lavoro incentivato interrotto anticipatamente: il Socio potrebbe valutare di assumere la persona usufruendo dell’eventuale credito residuo non ancora goduto dal precedente datore di lavoro. In tale ipotesi, sempre tramite il codice fiscale della persona interessata il ns. ufficio Paghe potrà interrogare l’Utility INPS per valutarne la fattibilità e sua possibile durata (sempre che sussistano anche tutti gli ulteriori requisiti qui riepilogati);
  3. Nel caso di due assunzioni con orario part-time incentivate in due aziende diverse: l’INPS ha chiarito che entrambe le assunzioni/trasformazioni devono avvenire nella medesima data;
  4. Precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato di natura intermittente (cd. contratti “a chiamata”) o di lavoro domestico: non sono considerati ostativi alla nuova assunzione incentivata.

REQUISITI AZIENDA

  1. L’esonero contributivo è riconosciuto in relazione ai contratti a tempo indeterminato siglati o trasformati a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
  2. La sua durata è di massimo di 24 mesi;
  3. L’importo dell’agevolazione contributiva è pari al 100 % dei contributi INPS dovuti dal datore di lavoro ma nel limite massimo – per i lavoratori a tempo pieno - di € 500,00 su base mensile.

Per i lavoratori part-time: la soglia limite mensile sarà ridotta in misura proporzionale alla sua percentuale di orario di lavoro settimanale prevista;

  1. L’esonero contributivo consiste in una riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall’azienda per i propri lavoratori dipendenti nel mese paga di competenza. L’importo del credito contributivo a disposizione verrà compensato in diminuzione dei contributi INPS dovuti per i propri lavoratori nel mese considerato (cd. sistema del “conguaglio contributivo”).

Il tutto verrà dal ns. ufficio Paghe con l’elaborazione delle buste paga mensili;

  1. Il riconoscimento dell’incentivo è subordinato all’inoltro, da parte del ns. Ufficio Paghe, di apposita istanza preventiva all’INPS che ne valuta i requisiti, decide se autorizzarla o meno, e nel caso di riscontro positivo determina, sulla base dei fondi economici eventualmente a disposizione in quel dato momento, l’importo eventualmente assegnato all’azienda.

Il riconoscimento o meno dell’agevolazione contributiva è dunque soggetto alla verifica dei fondi economici a disposizione dell’INPS;

  1. N.B.: risultano esclusi dall’applicazione di questa agevolazione i datori di lavoro agricoli che impiegano personale nei territori montanti o in zone svantaggiate. Gli stessi, infatti, godono già in via ordinaria di specifiche agevolazioni contributive che risultano di per sé incompatibili con questa. Tale verifica sarà operata in via preventiva da parte del ns. ufficio Paghe.
  2. Per tutto il periodo di godimento dell’agevolazione deve:
    1. essere regolare nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (DURC regolare);
    2. mancanza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro come ai sensi del D.Lgs 81/2008;
    3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle O.O.S.S. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    4. rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 D.Lgs 150/2015 (verifica da effettuarsi nel dettaglio assieme al ns. Uff. Paghe).

Il venire meno di uno dei requisiti sopra elencati ( da a – d ) potrà comportare la perdita, totale o parziale, del beneficio contributivo applicato su base mensile.

  1. I datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti dell’assunzione incentivata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva (cfr. l’art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 60/2024);
  2. I datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto tramite agevolazione o di altro lavoratore in forza con stessa qualifica e presente presso la stessa. Contrariamente verrà disposta la sua revoca e recupero del beneficio goduto fino a quel dato momento;
  3. L’assunzione in oggetto deve comportare un incremento occupazionale netto per l’azienda che verrà verificato periodicamente dal ns. software paghe in fase di elaborazione delle buste paga mensili;
  4. Da valutarsi la compatibilità dell’esonero in oggetto con eventuali altri esoneri e/o agevolazioni contributive previste per lo stesso lavoratore (da valutarsi assieme al ns. Ufficio Paghe);
  5. l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.

Viene consentita la riassunzione presso nuovo datore di lavoro con godimento del beneficio residuo ancora esistente.

Non risulta invece possibile l’assunzione di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi e poi riassunto. In quest’ultimo caso, la nuova assunzione non consente il riconoscimento del beneficio residuo se il nuovo datore di lavoro di lavoro è lo stesso del precedente rapporto.

Per il conseguimento effettivo dell’incentivo richiesto e autorizzato dall’INPS, il datore di lavoro deve provvedere all’assunzione del lavoratore entro 10 giorni.

La domanda potrà essere trasmessa anche per quei rapporti di lavoro instaurati e/o trasformati a partire dal 1° settembre 2024 e che risultino ancora presenti in azienda.

Una volta ricevuta l’istanza telematica, verificate le condizioni e appurata l’esistenza delle necessarie risorse economiche, l’INPS determina, sulla scorta delle informazioni aziendali fornite, l’ammontare dell’agevolazione e lo comunica all’azienda.


fTorna all'elenco delle circolari
Ultime circolari
13.06.2025
Circolare settimana 24/2025
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI INPS COLTIVATORI DIRETTI - GESTIONE DELLE FERIE NON GODUTE PER I DATORI DI LAVORO - AGRITURISMI: ENTRO IL 30...
13.06.2025
BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE
BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE...
13.06.2025
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI INPS COLTIVATORI DIRETTI
L’orientamento dell’Agenzia prevede che i contributi versati dal titolare dell’impresa familiare...