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AGRITURISMI
28.06.2024
AGRITURISMI: IN SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TELEMATICA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023

I gestori delle strutture ricettive, tra cui i titolari delle attività di agriturismo, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2023. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, mediante il servizio disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti obbligati

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta (contributo di soggiorno) incassata dai fruitori dei servizi di alloggio, nonché della presentazione dell’apposita dichiarazione. In buona sostanza, la struttura ricettiva riscuote l’imposta di soggiorno dal turista, provvede al relativo versamento al Comune di riferimento e, da ultimo, entro il 30 giugno dell’anno successivo, procede alla presentazione telematica della relativa dichiarazione.

Tra i soggetti obbligati rientrano anche gli imprenditori agricoli che svolgono, quale attività connessa, l’attività di agriturismo di cui alla Legge n. 96/2006. I titolari dell’attività agrituristica, si ricorda, sono tenuti anche ad osservare le regole in materia di pubblica sicurezza, ossia a comunicare alla Questura, entro le 24 ore successive all’arrivo, le generalità delle persone alloggiate, in modalità telematica o a mezzo fax.

Modalità di presentazione

Con D.M. 29 aprile 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta (o del contributo) di soggiorno, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (la dichiarazione deve essere presentata anche qualora nell’anno 2023 non siano state registrate presenze).

 

Il modello di dichiarazione deve essere compilato mediante l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, per essere poi trasmesso con Entratel o Fisconline.


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