Con nota del 9 luglio scorso, il Ministero della Salute ha trasmesso le ulteriori disposizioni in merito al sistema di identificazione e registrazione dei capi allevati e nello specifico a riguardo di:
• Modalità di identificazione elettronica di camelidi e cervidi;
• Deroga dell’identificazione con marchio auricolare di ovini caprini e sostituzione del mezzo di identificazione con tatuaggio;
• Modalità di identificazione di bovini, ovini, caprini, suini esclusi dalla produzione di alimenti e detenuti in determinati stabilimenti;
• Proroga dei tempi di identificazione dei bovini fino all’età di sei mesi.
L’identificazione individuale dei camelidi e dei cervidi è obbligatoria per gli animali nati, movimentati ed oggetto di scambi e importazioni dopo il 1° gennaio 2025 secondo le modalità presenti nel manuale operativo
I&R, capitolo 3.3.5, punto 1, lettere a) e b) e cioè mediante:
a) due marchi auricolari convenzionali, uno su ciascun padiglione auricolare, e recanti in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di
identificazione individuale dell’animale;
b) il transponder iniettabile recante, in modo leggibile e indelebile, il codice di identificazione dell’animale attribuito da Banca Dati Nazionale del sistema I&R italiano (BDN). Il Ministero a riguardo indica nella nota la procedura di assegnazione e di registrazione dei transponder e dei codici di identificazione.
In merito alle deroghe di identificazione degli ovini e caprini si prevede che il Ministero può autorizzare le Regioni e Province Autonome che ne facciano richiesta, alla deroga per cui l’operatore che detiene ovini e caprini non destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di vita, può identificare tali animali, entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante il bolo ruminale ed il tatuaggio, invece del marchio auricolare, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale attribuito da BDN. La registrazione in BDN deve avvenire entro sette giorni da tale modalità di identificazione. Gli animali così identificati possono essere movimentati solo all’interno del territorio della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza.
Infine, oltre alle specifiche per la registrazione degli animali “Non DPA”, quindi esclusi dalla produzione di alimenti, all’articolo 5 viene meglio definita la procedura per l’autorizzazione della proroga dei tempi di identificazione dei bovini. Si ricorda che è previsto che l’operatore di bovini detenuti con modalità all’aperto o estensivo, può richiedere alla ASL territorialmente competente di essere autorizzato alla proroga dei tempi di identificazione dei bovini sino a sei mesi di età degli animali.
In sintesi, la ASL verifica la sussistenza di tutte le condizioni per concedere la proroga e registra in BDN l’autorizzazione per l’attività oggetto di richiesta, attestando in tal modo la sussistenza dei requisiti previsti
dal manuale operativo I&R, capitolo 3.3.1, punto 4 e cioè:
a) gli animali sono allevati in condizioni estensive, non sono abituati a contatti regolari con l’uomo e i vitelli non sono separati dalle madri;
b) l’allevamento è dotato di attrezzature per l’idonea contenzione degli animali al fine della loro identificazione in sicurezza;
c) i vitelli nati al pascolo non sono separati dalle madri, le quali devono essere regolarmente identificate e registrate in BDN;
d) la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce un elevato grado di isolamento;
e) la proroga non compromette la tracciabilità degli animali e può essere revocata in ogni momento dalla ASL in seguito a riscontro di carenze di conformità degli operatori e per qualsiasi motivo sanitario;
f) i vitelli possono essere movimentati dal pascolo in cui sono nati esclusivamente per il rientro nello stabilimento di origine della madre, senza essere separati dalla stessa.
g) la proroga è registrata in BDN e gli stabilimenti così autorizzati sono sottoposti a controlli veterinari con frequenza almeno annuale.
Gli animali sono quindi identificati con marchio auricolare e bolo ruminale e devono essere iscritti in BDN con inserimento delle informazioni previste entro sette giorni dall’applicazione dei mezzi di identificazione e in ogni caso entro sei mesi dalla nascita.
Si evidenzia che la ASL farà annualmente un controllo nell’allevamento per verificare il rispetto della corretta identificazione e registrazione dei capi e che la mancata applicazione delle prescrizioni della ASL per assicurare la conformità ai requisiti, comporterà la sospensione o revoca della proroga.