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Tecnico

IMPIANTI VITICOLI
14.03.2025
AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI 2025: DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO 2025

Fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del DM n. 649010 del 19 dicembre 2022.

Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all’Autorità competente entro il 31 marzo di ogni anno. Per la presentazione della domanda, che può essere presentata solo telematicamente sul portale SIAN, contattate l’ufficio tecnico (referente Andrea Leali) entro e non oltre il 21 marzo.

Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell’unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero.

Le autorizzazioni all’impianto hanno durata triennale, che decorre dalla data di rilascio, fatta eccezione per quanto riguarda le autorizzazioni di impianti effettuati sulla stessa superficie oggetto di estirpazione, che hanno durata di sei anni e, in caso di impianti effettuati a valere della procedura semplificata, che prevede la durata triennale dell’autorizzazione a decorrere dalla di data di comunicazione di avvenuta estirpazione.

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore deve comunicare alla Regione/P.A. competente l’utilizzo totale o parziale dell’autorizzazione. La data di impianto deve essere compresa tra le date di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione utilizzata. Nel caso di uso parziale, la “data di termine validità per la superficie residua dell’autorizzazione” rimane invariata.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:

- gli estremi dell’autorizzazione all’impianto utilizzata

- gli estremi della parcella interessata dall’impianto

- la superficie espressa in mq. dell’impianto

- la data di impianto

- le informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà, idoneità ecc.) necessarie per l’aggiornamento dello schedario viticolo.

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni/PP.AA. competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN, l'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto. Il sistema centrale genera automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando ‘la regione di riferimento’.

La Regione Lombardia rilascia le autorizzazioni entro il 1° agosto e saranno rese visibili al produttore nell’area dedicata del proprio fascicolo aziendale del portale SISCO.

Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni.

Se l’autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, senza penalità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni disponibili sul SIAN.

Le autorizzazioni per nuovi impianti hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

Sanzioni

In ottemperanza all’articolo 69 (violazioni in materia di potenziale vitivinicolo) del testo unico del vino di cui alla Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, e in particolare ai sensi del comma 3, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un’autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.


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