La tregua estiva e natalizia su inviti e richieste di documenti al contribuente può essere violata quando vi è pericolo per la riscossione dei tributi o l’esigenza di insinuazione al passivo di procedure concorsuali. L’eventuale invio durante il mese di agosto non fa, tuttavia, decorrere i termini a favore del contribuente per pagare o rispondere, che restano comunque sospesi sino al 4 settembre.
È una delle novità illustrate nella circolare 9/E/2024, che completa il commento alle disposizioni del decreto
Adempimenti (Dlgs 1/2024). Tra le novità illustrate dall’Agenzia vi sono lo stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, i nuovi termini per il pagamento a rate del saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi e la progressiva estensione della piattaforma Pago Pa per i pagamenti di F24.
Vengono precisati i casi di indifferibilità e urgenza che consentono di inviare comunicazioni, inviti e richieste ai contribuenti anche durante i periodi di tregua estiva (nell’intero mese di agosto) e invernale (dal 1° al 31 dicembre) previsti dal decreto Adempimenti.
I periodi di sospensione riguardano gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e le cosiddette «lettere di compliance».
L’Agenzia individua quindi una serie di casi in cui ritiene sussistente la condizione di «indifferibilità e urgenza», che consente di procedere nonostante la sospensione. Si tratta dei casi in cui:
a) sussiste pericolo per la riscossione;
b) sia dovuto l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
c) le comunicazioni o atti siano destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva
insinuazione al passivo.
Costituisce pericolo per la riscossione non solo la situazione economico-finanziaria del contribuente che non offre garanzie di soddisfazione della pretesa fiscale o il pericolo che egli possa disperdere o sottrarre i suoi beni alla garanzia (circostanze che giustificano l’scrizione a ruolo straordinaria). Vi è pericolo, secondo l’Agenzia, anche se la mancata spedizione o notifica dell’atto comporterebbe la prescrizione o la decadenza (circostanza, questa, riferibile solo alla sospensione di fine anno).
Tra le altre novità in commento, i nuovi termini per il pagamento rateale del saldo e primo acconto. L’ultima rata slitta dal 30 novembre al 16 dicembre e le scadenze sono unificate al 16 di ogni mese; il numero massimo è quindi sette rate.