Il 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato di aver ripristinato la possibilità di compensazione dei crediti d’imposta derivanti dagli investimenti rientranti nel monitoraggio previsto dal “Decreto Salva Conti”, da parte delle imprese che hanno presentato il modello di comunicazione al GSE e che hanno già effettuato l’interconnessione del bene. In tale documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha inoltre precisato che nella delega di pagamento deve essere ora indicato, quale “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento (non più quello di interconnessione) indicato nel modello di comunicazione trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici.
Il D.L. n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti”, ha previsto che la fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge n. 178/2020 richieda la presentazione, esclusivamente in modalità telematica, di una comunicazione preventiva contenente:
Tale comunicazione, inoltre, deve essere aggiornata all’atto del completamento degli investimenti, con la rendicontazione finale dell’investimento effettuato.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è poi richiesta anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024). Da ultimo, limitatamente agli investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 relativi all’annualità 2023, l’art. 6, comma 3, D.L. n. 39/2024, ha introdotto l’obbligo, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti maturati e non ancora fruiti, di presentazione di una apposita comunicazione a consuntivo.
L’omessa trasmissione delle nuove comunicazioni preclude l’utilizzo in compensazione, a mezzo Modello F24, dei crediti d’imposta maturati.
A seguito dell’emanazione di tale provvedimento, con Risoluzione n. 19/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’utilizzo in compensazione, a mezzo Modello F24, dei sopraindicati crediti d’imposta identificati dai seguenti codici tributo, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come anno di riferimento il 2023 o il 2024.
In seguito, con una FAQ pubblicata lo scorso 16 aprile 2024 sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo “6936” per fruire del credito d’imposta maturato in relazione ai beni strumentali nuovi acquistati fino all’anno 2022, ma interconnessi nel 2023 o 2024.
Con Decreto direttoriale 24 aprile 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha quindi definito il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione dei dati e delle informazioni che le imprese sono ora tenute a fornire.
I modelli di comunicazione sono disponibili, in formato editabile, sul sito istituzionale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali (Allegato 1) si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa e di due sezioni per l’indicazione delle informazioni relative agli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti.
Tale modello di comunicazione deve essere trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 (senza ulteriori indicazioni) e la presunta ripartizione negli anni del credito. Il medesimo modello deve essere poi trasmesso al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni precedentemente comunicate.
Relativamente agli investimenti Industria 4.0 effettuati a parte dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, invece, il modello deve essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Il modello di comunicazione per l’utilizzo dei crediti d’imposta deve essere inviato al GSE, con apposita procedura telematica disponibile da qualche giorno che richiede una registrazione e una procedura di compilazione e invio.
Con Comunicato 14 maggio 2024, il GSE ha poi chiarito che con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti”, la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli), mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Da ultimo, con Risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in esame, indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E/2024 e, quale “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa (ad esempio, per un investimento in beni materiali nuovi effettuato nel 2023 e interconnesso a gennaio 2024, nel Modello F24 deve essere indicato, quale anno di riferimento, il 2023 e non il 2024). Il mancato riscontro con i dati comunicati determina lo scarto della delega di pagamento.
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi Modelli F24 saranno scartati.