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LAVORO
04.07.2025
CASSA INTEGRAZIONE PER SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL LAVORO

Le ondate di calore, ormai tipiche dell’estate in quasi tutte le regioni d’Italia, possono rendere necessaria, specie nel comparto agricolo, l’interruzione temporanea delle attività lavorative. In tali circostanze, i lavoratori agricoli possono avere diritto a un’indennità economica, c.d. CISOA, corrispondente all’80% della retribuzione media giornaliera.

 

Le imprese agricole che si vedono costrette a sospendere l’attività lavorativa per effetto delle temperature troppo elevate, possono optare per il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori agricoli, Cassa integrazione speciale operai agricoli (c.d. CISOA), di cui all’art. 8, Legge n. 457/1972.

 

In ogni caso, il trattamento integrativo di cui all’art. 8, Legge n. 457/1972, può essere riconosciuto a favore dei lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato e apprendisti, a condizione che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, la verifica del requisito occupazionale deve essere effettuata considerando i dodici mesi susseguenti o precedenti la data di inizio / cessazione del rapporto di lavoro.

 

Il beneficio opera altresì a favore dei soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione, con la cooperativa, di un rapporto di lavoro per almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

 

Il trattamento è corrisposto, entro un massimo di 90 giornate per anno solare, al verificarsi di una delle seguenti cause:

 

  • intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, come, ad esempio, le avversità atmosferiche, la siccità i fenomeni infettivi, gli attacchi parassitari, la perdita del prodotto, la stasi stagionale o la mancanza involontaria di materie prime;
  • eccezionali calamità o avversità atmosferiche;
  • esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale di imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e che nell’anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080.

 

Come evidenziato dall’INPS nel Messaggio n. 2736/2024, la prestazione di integrazione salariale per eventi meteo e caldo eccessivo può essere riconosciuta laddove le temperature risultino:

  • superiori a 35 gradi;
  • pari o inferiori a 35 gradi qualora la temperatura c.d. “percepita” sia più elevata di quella reale.

 

Tale ultima situazione, ad esempio, può determinarsi quando le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o qualora comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che a loro volta producano calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali, ad esempio, tute e caschi, può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

 

In caso di presentazione della domanda di CISOA per sospensione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo, la causale da utilizzare è “avversità atmosferiche”, che è quella ordinariamente usata in caso di richieste per intemperie stagionali.

 

Come precisato dall’INPS nella Circolare n. 25/2025, per l’anno 2025 l’importo massimo mensile del trattamento è pari a:

  • 1.404,03 euro (importo lordo);
  • 1.322,05 euro (importo netto).

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