Con Provvedimento n. 2023/24252 del 26 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha previsto le scadenze relative alle comunicazioni delle cessioni dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Le previsioni del suddetto provvedimento si applicano ai seguenti crediti d’imposta:
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione e in alternativa, tali crediti possono essere ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, secondo le modalità e i termini definiti dal provvedimento sopra citato e dal provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
La cessione è comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023, rispettando le scadenza riportate in tabella:
Termine di presentazione comunicazione |
Credito di imposta |
Periodo di consumo energia |
22 marzo 2023 |
Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. |
terzo trimestre 2022 |
21 giugno 2023 |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore. |
ottobre/novembre 2022 |
20 settembre 2023 |
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore. |
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Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. |
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Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore. |
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Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale. |
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Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.
Si segnala che la mancata comunicazione entro i termini su indicati rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Infine, si precisa che, stando a quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni: