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Fiscale

CESSIONE CREDITO
03.02.2023
CESSIONE CREDITO ENERGIA: LE SCADENZE DA RISPETTARE

Con Provvedimento n. 2023/24252 del 26 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha previsto le scadenze relative alle comunicazioni delle cessioni dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Le previsioni del suddetto provvedimento si applicano ai seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta (40%) a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • credito d’imposta (40%) a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;
  • credito d’imposta (30%) a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
  • credito d’imposta (40%) a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione e in alternativa, tali crediti possono essere ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, secondo le modalità e i termini definiti dal provvedimento sopra citato e dal provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.

La cessione è comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023, rispettando le scadenza riportate in tabella:

Termine di presentazione comunicazione

Credito di imposta

Periodo di consumo energia

22 marzo 2023

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

terzo trimestre 2022

21 giugno 2023

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore.

ottobre/novembre 2022

20 settembre 2023

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore.

  • terzo trimestre 2022
  • ottobre/novembre 2022
  • dicembre 2022

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

  • terzo trimestre 2022
  • ottobre/novembre 2022
  • dicembre 2022

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore.

  • terzo trimestre 2022
  • ottobre/novembre 2022
  • dicembre 2022

Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale.

  • terzo trimestre 2022
  • ottobre/novembre 2022
  • dicembre 2022

 

 

Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.

Si segnala che la mancata comunicazione entro i termini su indicati rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Infine, si precisa che, stando a quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite Modello F24, entro lo stesso termine.

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