In seguito all’entrata in vigore del Dm 22 novembre 2017 e del Dm 10 maggio 2018, sono state emanate specifiche disposizioni per i contenitori del gasolio. In particolare, riguardo alla necessità di presentare la Scia antincendio e di adeguare il bacino di contenimento delle cisterne, portandone la capacità dal 50 al 110% rispetto alla capacità della cisterna stessa. Di seguito elenchiamo nel dettaglio le diverse casistiche.
Contenitori di capacità inferiore a 6 mc
Tali contenitori sono esentati dalla richiesta di presentazione della Scia antincendio.
• Contenitori prodotti prima del 5 gennaio 2018 e installati prima del 17 febbraio 2019: non è richiesto l’adeguamento del bacino di contenimento dal 50 al 110%.
• Contenitori prodotti dopo il 5 gennaio 2018 o installati dopo il 17 febbraio 2019: devono rispettare la regola del bacino di contenimento al 110%.
Contenitori di capacità superiore a 6 mc e inferiore a 9 mc
Tali contenitori devono essere soggetti alla richiesta di presentazione della Scia antincendio.
• Contenitori esistenti prodotti prima del 5 gennaio 2018: sarà necessario adeguarsi al bacino di contenimento al 110%.
• Contenitori nuovi prodotti dopo il 5 gennaio 2018: devono rispettare la regola del bacino di contenimento al 110%.
Per approfondimenti rivolgersi all’ufficio tecnico.