La “Legge di Bilancio 2024” ha introdotto l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti, compresi quelli maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, esclusivamente mediante l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Con la recente Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sul nuovo obbligo, confermando altresì che lo stesso deve essere osservato anche per i crediti INPS e INAIL a partire dal 1° luglio 2024.
L’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche qualora la compensazione tra crediti e debiti sia effettuata solo parzialmente, con la presentazione di un Modello F24 non a “saldo zero”.
Le nuove modalità di utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL
Con riguardo all’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei Modelli F24 contenenti compensazioni di crediti INPS e INAIL, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che a partire dal 1° luglio 2024 sussiste un obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli di pagamento con cui è operata la compensazione, anche parziale, di crediti.
Di conseguenza, tale obbligo sussiste, a decorrere dal 1° luglio 2024, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.