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Tecnico

CONDIZIONALITA
18.10.2024
CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 2024: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE IN UN NUOVO DOCUMENTO AGEA

Il documento si apre con un approfondito quadro sulla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e, considerate le numerose modifiche occorse tra il 2023 e il 2024 alla materia in esame, riepiloga in un’unica tabella (da pagina 10 a pagina 13) i principali regolamenti comunitari e decreti ministeriali che la definiscono.

 

La circolare è suddivisa nei seguenti 5 capitoli:

  1. Definizioni;
  2. Settori di Condizionalità rafforzata;
  3. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio;
  4. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
  5. Definizione del meccanismo di calcolo di riduzioni ed esclusioni.

 

Ci sono poi 8 allegati che completano il quadro del sistema di controllo della condizionalità, e definiscono:

  1. Criteri di rischio ponderati;
  2. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità;
  3. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP;
  4. Schema di classificazione delle aziende zootecniche;
  5. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 5);
  6. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
  7. Linee guida relative all’attività di monitoraggio svolta dagli OP sull’attività di controllo svolta dai

Servizi Veterinari;

  1. Modalità di applicazione delle esenzioni per le BCAA 7.

 

Capitolo 2: “Settori di Condizionalità rafforzata”

Il regolamento (UE) n. 2021/2115 organizza i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in “settori di condizionalità” (insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare) quali:

  • “clima e ambiente”;
  • “salute pubblica e salute delle piante”;
  • “benessere degli animali”.

(di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell’Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115), e li suddivide a loro volta per “temi principali“. Successivamente, i Regolamenti comunitari (UE) nn. 2024/587 del 14.02.2024, 2024/1235 del 12.03.2024 e il 2024/1468 del 24.05.2024 hanno introdotto alcune modifiche che hanno integrato le indicazioni del suddetto Regolamento. Agea ha quindi predisposto una tabella riepilogativa (disponibile da pagina 22 a pagina 27) in cui vengono riepilogati, per ogni settore e tema principale, gli obblighi e i divieti relativamente ai CGO e le BCAA che il beneficiario è tenuto a rispettare, in funzione delle condizioni applicabili all’azienda agricola e dell’attività agricola svolta, per la campagna 2024.

 

Capitolo 3: “Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio”

Viene qui definita la percentuale minima di controlli dell’1% dei beneficiari che è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente. La percentuale minima del campione selezionato per gli impegni stabiliti deve essere raggiunta a livello di ciascun Criterio o Norma o gruppo di Criteri o Norme. Per quel che riguarda i campioni, conterranno una quota selezionata in modo casuale tra il 20% e il 25% della popolazione di condizionalità. Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supererà il 25%. Relativamente ai controlli delegati ai Servizi veterinari regionali in materia di sicurezza alimentare e benessere animale, la percentuale minima è pari all’1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità per i CGO corrispondenti. Si stabilisce inoltre che. al fine di definire il campione per i controlli in loco, occorre applicare un’analisi del rischio che tenga conto della struttura dell’azienda agricola e applicarvi i fattori di ponderazione del rischio intrinseco di inosservanza, come definito nell’Allegato 1 della circolare (disponibile QUI).

 

Capitolo 4: “Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione”

In questo capitolo, per ogni Criterio o Norma applicabile per la campagna controlli 2024, vengono descritti:

  • la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
  • le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità;
  • gli impegni a carico dell’agricoltore;
  • gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
  • le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
  • il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari.

Per quanto attiene alle BCAA:

  • l’ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
  • la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

Si ricorda che, come stabilito dall’articolo 11, comma 1 del regolamento (UE) n. 2022/1172, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un’inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all’interno del settore di condizionalità del Criterio.

 

Capitolo 5: “Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni”

Dal punto di vista normativo, il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità rafforzata è determinato in funzione di quanto riportato nei regolamenti (UE): n. 2021/2115, articoli 12 e 13; n. 2021/2116, articoli da 83 a 86; n. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11; e nei decreti: D. lgs del 17 marzo 2023 n.42 e ss.mm.ii. e D.M. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7.

In funzione della natura delle infrazioni, esse sono state suddivise in:

  • non intenzionali;
  • Intenzionali.

Tra le infrazioni non intenzionali troviamo:

  • le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti (articolo 85(3) del regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
  • non gravi (articolo 9(1) del regolamento (UE) 2022/1172)
  • le infrazioni gravi o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9(2) del regolamento (UE) 2022/1172).

In   relazione    al    tempo    in    cui    sono    rilevate,    un’infrazione    non    intenzionale    può essere considerata reiterata (articolo 85(6) del regolamento (UE) 2021/2116), se concorrono le seguenti condizioni:

  1. sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell’arco di tre anni

civili consecutivi;

  1. il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza;
  2. nel caso di presenza di più reiterazioni (non intenzionali) negli anni precedenti al 2023, considerato il passaggio dalla programmazione 2014-2022 alla programmazione 2023-2027, il 2023 si considera come prima reiterazione 1. Tale regola non si applica alle infrazioni intenzionali per cui si continua la progressione della reiterazione.

Il capitolo prosegue poi con la descrizione delle procedure per il calcolo delle percentuali di riduzione dei pagamenti a carico dei beneficiari, in conseguenza delle singole tipologie di infrazione e in presenza di combinazioni di infrazioni di diversa natura.

Per conoscere ed approfondire tutti i dettagli, è disponibile QUI il testo completo del documento.


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