La data del 1° settembre 2024 costituisce uno spartiacque per quanto attiene il regime sanzionatorio:
in entrambi i casi senza applicazione retroattiva (si applicano le sanzioni in vigore all’epoca della commissione della violazione).
Dal punto di vista previdenziale, il DL n. 19/2024 (convertito con la L. 56/2024) ha (finalmente) introdotto il “ravvedimento operoso” anche
L’INPS ha diramato i primi chiarimenti con le Circ. n. 89 del 16/09/2024 e Circ. n. 90 del 4/10/2024.
Sanzioni applicabili e ravvedimento
La disciplina prevede in particolare:
a) nel caso di omissione contributiva (cioè di mancato/ritardato pagamento di contributi il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie):
in generale: si applica una sanzione civile, ragguagliata ai giorni di effettivo ritardo, pari al tasso ufficiale di riferimento (cioè il tasso BCE , che dal 5/02/2024 è pari al 2,9%) maggiorato di 5,5 punti (per un tasso complessivo pari a 8,4%)
ravvedimento: se il pagamento dei contributi è effettuato spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione
b) in caso di evasione contributiva (connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi “mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo”)
in generale: si applica la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%
ravvedimento: se la denuncia della situazione debitoria viene prodotta spontaneamente (prima di contestazioni o richieste da parte dell’Inps) entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, si applica la sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento (cioè il tasso BCE) maggiorata:
Si precisa che per le omissioni contributive sanate nei 120 giorni non trovano applicazione gli interessi di mora (di fatto incorporati nella sanzione).