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Tecnico

VIGNETI
03.03.2023
CONTRIBUTI PER I VIGNETI, AL VIA LE DOMANDE PER LA CAMPAGNA 2023-24

L’ Organismo Pagatore Regionale ha comunicato con decreto n. 1187 del 31-01-2023 l’apertura dei termini per la misura Ristrutturazione e Riconversione vigneti, in attuazione del Regolamento (UE) 1308/2013, prevista dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura a partire dalla campagna 2023/2024.

La misura concede finanziamenti per la riconversione varietale (A), la ristrutturazione (B), il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti (C), il tutto per migliorare la qualità delle produzioni vitivinicole regionali.

L’obiettivo del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è quello di aumentare la competitività dei produttori di vino, adeguando la produzione alle esigenze del mercato attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità, a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore. Il regime si applica ai vigneti che producono uva da vino sull’intero territorio regionale, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Lombardia. Sono pertanto esclusi gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola.

Chi può presentare domanda:

1. impresa individuale;

2. società agricola;

3. società cooperativa;

4. impresa associata.

Azioni ammissibili

1. Riconversione varietale;

2. Ristrutturazione;

3. Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Contributo

 Il sostegno comunitario è erogato come:

1. indennizzo finanziario per le perdite di reddito non superiore a 3.000 euro/ha, erogata per una sola annualità;

2. contributo, a costi di ristrutturazione e di riconversione nel limite del 50% sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei costi indicati nelle tabelle di riferimento, fino ad un importo massimo per ettaro fissato in 16.000 euro/ha;

3. contributo, per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad una altitudine superiore a 500 m, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%, non superiore ai 22.000 euro/ha.

Non sono ammissibili i costi delle seguenti azioni:

 - Normale gestione del vigneto, finalizzata al suo ordinario mantenimento.

 - Protezioni contro danni arrecati da selvaggina, uccelli, grandine.

 - Costruzione di frangivento/pareti di protezione dal vento.

 - Costruzione di strade carrozzabili.

 - Acquisto di veicoli agricoli.

Per effettuare le operazioni reimpianto vigneti, non possono essere utilizzate:

 - Le autorizzazioni di nuovo impianto concesse ai sensi dell’art. 64 del regolamento (UE) 1308/2013. - Le autorizzazioni, derivanti dalla conversione di diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento (ovvero acquistati da altri produttori).

Per poter accedere al bando è necessario accertarsi sulla regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), documento mediante il quale gli enti previdenziali e assicurativi attestano la regolarità degli adempimenti dovuti nei loro confronti dalle imprese con qualsiasi forma giuridica. In caso di DURC irregolare la domanda sarà respinta.

Alle domande viene attribuito un punteggio sulla base di alcuni criteri di priorità (tipologia richiedente; tipologia interventi; produzioni specifiche/tipiche e/o certificate; particolari situazioni aziendali/ambientali).

La domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti deve essere presentata per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul Sistema Informativo della Direzione Agricoltura di Regione Lombardia (SISCO) direttamente dal beneficiario o dal CAA delegato. La successiva delibera in fase di emanazione approverà, in particolare, le disposizioni attuative della misura e le tabelle di riferimento dei costi per la definizione del contributo stabilito per ogni attività prevista dalla misura.

Il termine entro cui presentare la domanda di aiuto- suscettibile di eventuali proroghe - è stabilito per la sola campagna 2023/2024 al 31 marzo 2023.


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