COMISAG
Comisag

CIRCOLARI

Fiscale

4.0
23.05.2025
CREDITO D’IMPOSTA 4.0: NUOVA PROCEDURA DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Con il D.M. 15 maggio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha finalmente definito il nuovo sistema per la prenotazione del credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali Industria 4.0 effettuati a partire dal 1° gennaio 2025. I nuovi obblighi di comunicazione riguardano anche gli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2024, è stata inviata una comunicazione preventiva riferita a investimenti completati successivamente, senza che alla stessa data sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La nuova procedura prevede l’invio di tre comunicazioni: una preventiva, che assegna la priorità nella prenotazione delle risorse, una di conferma e una di completamento dell’investimento. Le imprese che al 15 maggio 2025 hanno già trasmesso la comunicazione preventiva o di completamento con il precedente modello, previsto dal D.M. 24 aprile 2024, dovranno ripresentare la comunicazione con il nuovo modello approvato dal D.M. 15 maggio 2025, per mantenere l’ordine cronologico originario. Tale ripresentazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data che sarà stabilita da un decreto direttoriale di prossima emanazione.

Al fine di fruire del credito d’imposta Industria 4.0 sono richiesti alcuni specifici adempimenti. In particolare, oltre all’espresso richiamo della norma di riferimento sulle fatture e sui documenti relativi agli investimenti effettuati e alla predisposizione di una perizia asseverata o di un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è altresì necessario l’invio di talune specifiche comunicazioni, differenziate a seconda che l’agevolazione sia soggetta o meno al limite di risorse disponibili in quanto effettuata o prenotata dal 2025 o precedentemente.

Investimenti effettuati o prenotati nel 2025

Con riguardo agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025 ovvero prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026, ai fini della fruizione del credito, il D.M. 15 maggio 2025 richiede la trasmissione di tre distinte comunicazioni, utilizzando il modello allegato al decreto nel quale deve essere barrata la specifica casella relativa alla tipologia di comunicazione presentata (ossia, comunicazione preventiva, comunicazione preventiva con acconto o comunicazione di completamento).

Nella comunicazione preventiva, da trasmettere, al più tardi, entro il 31 gennaio 2026, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare ed il relativo credito d’imposta prenotato.

Attenzione, atteso che ai fini della prenotazione del credito, nel rispetto delle risorse disponibili, rileva l’ordine cronologico di presentazione della comunicazione preventiva, anche se la comunicazione preventiva può essere trasmessa entro il termine ultimo del 31 gennaio 2026, è opportuno provvedere quanto prima.

Invece, nella comunicazione preventiva con acconto, da trasmettere entro trenta giorni dall’invio della comunicazione preventiva, devono essere indicate la data e l’importo del pagamento relativa all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

Infine, nella comunicazione di completamento, da trasmettere:

  • entro il 31 gennaio 2026, per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025;
  • entro il 31 luglio 2026, per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026;
  • devono essere indicate le informazioni necessarie ad individuare l’investimento completato, inclusa la data di effettivo completamento.

Il mancato invio delle comunicazioni nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Qualora le imprese interessate, nell’attesa della disponibilità del nuovo modello, abbiano comunicato gli investimenti effettuati nei primi mesi del 2025 utilizzando il vecchio modello, l’ordine cronologico di trasmissione della comunicazione preventiva già trasmessa può essere mantenuto a condizione ripresentino la comunicazione con il nuovo modello (indicando il codice identificativo della precedente), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, da definirsi con un successivo decreto direttoriale.

Ricapitolando è necessario trasmettere:

  • il nuovo modello di comunicazione preventiva (per le imprese che alla data del 15 maggio 2025 hanno trasmesso la comunicazione preventiva con il precedente modello);
  • il nuovo modello di comunicazione di completamento, con indicazione della data di versamento e dell’importo dell’ultimo acconto per il raggiungimento di almeno il 20% delle spese ammissibili (per le imprese che alla data del 15 maggio 2025 hanno trasmesso la comunicazione di completamento con il precedente modello).

Le imprese tenute alla trasmissione del nuovo modello di comunicazione preventiva devono altresì provvedere alla presentazione delle comunicazioni successive (ossia, la comunicazione preventiva con acconto e la comunicazione di completamento).

 

Nell’ipotesi in cui la nuova comunicazione sia trasmessa dopo il decorso dei trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello, si perde la priorità acquisita con la comunicazione trasmessa sulla base del D.M. 24 aprile 2024).

Investimenti ultimati o prenotati nel 2024

In relazione agli investimenti completati nel 2024, ovvero prenotati entro il 31 dicembre 2024 (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) e completati nel 2025, il D.M. 15 maggio 2025 prevede che continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 24 aprile 2024 e, pertanto, non è richiesto il rispetto del nuovo (articolato) meccanismo.

L’Iter procedurale di accettazione del credito

In relazione agli investimenti per i quali opera il limite di risorse disponibili, soggetti al nuovo meccanismo di prenotazione, il credito d’imposta prenotato rappresenta il credito massimo fruibile in compensazione. Invece, il credito d’imposta effettivamente utilizzabile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati dalle imprese.

Al momento del perfezionamento dell’invio della comunicazione, all’impresa è quindi inviata una ricevuta di avvenuta presentazione contenente l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta comunicato.

In seguito, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente (redatto in base all’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive), con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i soggetti che hanno utilizzato il credito in compensazione con indicazione dei relativi importi.

Il credito d’imposta è quindi utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, ovviamente previa predisposizione della perizia o dell’autocertificazione che attesti i requisiti 4.0 e l’interconnessione del bene.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal ministero all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.


fTorna all'elenco delle circolari
Ultime circolari
13.06.2025
Circolare settimana 24/2025
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI INPS COLTIVATORI DIRETTI - GESTIONE DELLE FERIE NON GODUTE PER I DATORI DI LAVORO - AGRITURISMI: ENTRO IL 30...
13.06.2025
BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE
BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE...
13.06.2025
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI INPS COLTIVATORI DIRETTI
L’orientamento dell’Agenzia prevede che i contributi versati dal titolare dell’impresa familiare...