Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aggiornato le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, fornendo nuovi chiarimenti sull’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in innovazione tecnologica e risparmio energetico nel biennio 2024-2025. Le modifiche recepiscono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e mirano a semplificare le procedure di accesso e ampliarne l’ambito di applicazione.
Principali aggiornamenti delle FAQ
1. Procedura semplificata per il risparmio energetico
Una delle novità più rilevanti riguarda la procedura semplificata per la verifica della riduzione dei consumi energetici (comma 9-bis dell’articolo 38). Le nuove indicazioni stabiliscono che i certificatori possono basarsi su documentazione già esistente, come regolamenti europei, norme di settore e Migliori Tecnologie Disponibili (MTD), senza dover effettuare calcoli specifici per attestare l’efficienza energetica dei nuovi beni strumentali.
In particolare, la FAQ 4.19 chiarisce che per considerare un nuovo bene strumentale come sostituzione di un bene obsoleto, è sufficiente che esso svolga la stessa funzione produttiva, anche con tecnologie più avanzate. Dimensioni, potenza e altre caratteristiche tecniche non sono fattori discriminanti. Inoltre, per l’accesso al credito non è più necessario rottamare il bene sostituito, come specificato nell’aggiornamento del 24 febbraio 2025.
2. Trattamento dei contratti con riserva di proprietà
La FAQ 2.17 disciplina l’ammissibilità al beneficio per i beni acquistati con contratti di vendita a rate con riserva di proprietà superiore a 5 anni. Il MIMIT chiarisce che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il momento di effettuazione dell’investimento coincide con la data di consegna o spedizione del bene o, se successiva, con il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale. Le clausole di riserva della proprietà non influenzano il riconoscimento del beneficio fiscale.
3. Utilizzo dell’attestazione Transizione 4.0 per il nuovo bonus
Un altro chiarimento di rilievo riguarda la FAQ 2.18, che precisa che le imprese già in possesso dell’attestato di conformità o della perizia asseverata rilasciata per il credito d’imposta Transizione 4.0 non devono ottenere una nuova certificazione per accedere al credito Transizione 5.0, se i beni acquistati rientrano nei nuovi parametri di agevolazione.
4. Verifica dei requisiti energetici per i distributori automatici
Un focus specifico riguarda il settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande. La FAQ 4.18 chiarisce che il risparmio energetico deve essere valutato anche quando i distributori sono collocati presso siti esterni alla struttura del beneficiario, come aziende clienti.
5. Cumulabilità con altre agevolazioni
La sezione sulle regole di cumulabilità del credito d’imposta è stata completamente rivista. La FAQ 8.6 precisa che il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate dall’Unione Europea, a condizione che:
6. Verifica ambientale e rispetto del DNSH
La FAQ 10.1 aggiorna i criteri di verifica del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) per i progetti che comportano produzione e smaltimento di rifiuti pericolosi. Il nuovo schema decisionale prevede una serie di verifiche progressive per determinare l’ammissibilità dell’investimento:
1. Se il progetto genera un aumento di rifiuti pericolosi, si passa al punto successivo.
2. Se i rifiuti sono destinati a operazioni R1-R12 o D1-D12, il progetto è ammesso.
3. Se il sito industriale produce più del 50% di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, si passa alla verifica finale.
4. Se il sito ha superato per più di due anni la soglia PRTR per la produzione di rifiuti pericolosi, il progetto è escluso dall’agevolazione.