Pubblicata il 7 gennaio 2023, la circolare ministeriale contenente il Decreto 23 dicembre 2022, relativo alla «Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 1° maggio al 10 agosto 2022», vale a dire i danni causati dalla siccità che la scorsa estate ha colpito la nostra regione. Lo stanziamento riservato alla Lombardia ammonta ad appena 9 milioni di euro. Secondo le modalità concordate con Regione Lombardia, le domande di indennizzo dovranno pervenire alle strutture regionali territorialmente competenti, per il tramite dei CAA, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del predetto Decreto Ministeriale, ossia entro e non oltre le ore 24 del 21 febbraio 2023. Possono presentare la domanda solo aziende agricole che abbiano subito un calo accertato della Plv dei seminativi superiore al 30% rispetto al triennio precedente. I nostri tecnici stanno contattando le aziende che hanno segnalato nel mese di luglio di aver avuto un danno alle produzioni in seguito alla siccità per verificare se vi è stato un calo nella Plv che consenta la presentazione della domanda. Ricordiamo che l’indennizzo di cui al presente aiuto va a compensare le perdite economiche delle aziende (reddito) e non di resa e non indennizza i maggiori costi energetici sostenuti per l’irrigazione.
Un caso concreto: il 2022 ha visto rese ridotte, ma importi unitari di mercato aumentati. Ad esempio azienda che dichiara di aver avuto una riduzione della quantità raccolta di mais trinciato pari al 30%. Il mais da trinciato nel 2021 era pagato circa 3,5 €/q.le: nel 2022 7,00 €/q.le, in pratica il 100% in più che va a compensare la riduzione del 30% della resa. In questo caso l’indennizzo non può essere richiesto perché l’aiuto va a compensare le perdite economiche dell’azienda (reddito) e non di resa. Infatti l’art. 5 del d.lgs 102/2004 parla sostegno alle aziende agricole per la ripresa economica e produttiva.