Ricordiamo che durante il periodo di fioritura, dall’apertura del fiore alla completa caduta dei petali, i trattamenti insetticide ed acaricidi alle colture sono vietati, ai sensi della legge n. 313/2004 e L.R. n° 5 del 24/03/2004 e succ. modifiche. In Regione Lombardia il divieto vige dal 1981 (delibera regionale n. 9481) e vi è inoltre l’obbligo di sfalciare la vegetazione spontanea in fiore sottostante le coltivazioni arboree o limitrofe agli appezzamenti prima di effettuare i trattamenti fitosanitari. L’importo delle sanzioni per coloro che non rispettano il divieto va da 500,00 a 3.000,00 €, oltre alle sanzioni previste per il mancato rispetto della condizionalità.