L’allevatore dovrà trasmettere via PEC la richiesta
Come illustrato in un recente incontro con i veterinari dell’ATS della Provincia di Brescia (Dt.Vitali), Regione Lombardia ha emesso una nota relativa alle azioni previste dal Piano per il miglioramento delle condizioni di benessere dei suini allevati, in relazione al taglio della coda.
La nota è già stata condivisa con le associazioni degli allevatori di suini e con l’Ordine dei veterinari. Con la pubblicazione delle linee guida i veterinari liberi professionisti assumono un ruolo importante e fondamentale nell’eventuale richiesta della deroga. Si invitano le aziende che allevano suini a contare il proprio veterinario aziendale per approfondire la problematica.
In sintesi
Gli allevatori di suini che, in deroga, intendono continuare temporaneamente a detenere animali con la coda tagliata e/o praticare il taglio della coda, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs 122/2011 e dal D.lgs 146/2001 e la presenza in allevamento di almeno un gruppo di animali con la coda non tagliata, devono individuare un percorso gestionale e/o strutturale migliorativo delle condizioni di allevamento, con particolare riferimento a quelle finalizzate a prevenire fenomeni di morsicatura della coda. Tale percorso dovrà prendere in considerazione i parametri presenti nelle aree indicate dalla Raccomandazione UE 336/2013, di particolare importanza ai fini della prevenzione della morsicatura della coda. Individuato il percorso, ovvero il parametro migliorabile, l’allevatore che intende avvalersi della deroga dovrà trasmettere via pec al Dipartimento Veterinario dell’ATS competente sull’allevamento, la richiesta di deroga (modulo scaricabile dal link https: //www.classyfarm.it/check-list/), nella quale deve essere indicata l’area di miglioramento ritenuta necessaria per garantire la possibilità di introduzione di suini a coda integra e il termine entro il quale è prevista la fine dei lavori. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Nel caso in cui, nel corso della routinaria attività di vigilanza, si ravveda la necessità da parte dell’AC di disporre formale richiesta di deroga, la stessa dovrà essere presentata entro e non oltre 30 gg dalla disposizione di cui sopra. Ricevuta la richiesta di deroga e la correlata documentazione, i Servizi Veterinari delle ATS, effettuano una valutazione della richiesta se la valutazione è favorevole, procedono alla validazione della deroga nel sistema Classyfarm (secondo le procedure descritte nell’allegato 2), senza necessità di una visita in loco - se la valutazione non è favorevole, dovrà essere effettuato un sopralluogo atto a verificare la congruità della richiesta con la situazione aziendale.
Come previsto dalla nota DGASF n. 15220 del 22/06/2021 la deroga rilasciata può avere una durata correlata al tempo che viene indicato come necessario per effettuare le necessarie migliorie, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi.
Al termine del periodo concesso potranno essere introdotti solo animali a coda integra. Se al termine del periodo concesso non sono state attuate le azioni di miglioramento concordate nella deroga, qualora siano introdotti animali con coda tagliata o fosse effettuato il taglio della coda, dovranno essere adottati i provvedimenti previsti in caso di mutilazioni non giustificate (violazione allegato I parte I comma 9 del D. lgs 122/11).
Qualora, nonostante le migliorie introdotte, si rendesse necessario introdurre ancora animali con coda tagliata, l’allevatore dovrà presentare un’ulteriore richiesta di deroga, nella quale dovrà indicare le ulteriori migliorie che intende apportare. L’allevatore dovrà comunque assicurare e documentare un progressivo aumento del numero di animali detenuti a coda integra ed eseguire un’autovalutazione del rischio taglio coda con frequenza almeno annuale.
A partire dal 1° settembre 2023 gli allevamenti da riproduzione potranno fornire animali a coda tagliata solamente ad allevamenti in possesso di deroga e tale aspetto dovrà essere oggetto di verifica nel corso dei sopralluoghi benessere condotti dall’autorità competente.
Fatte salve ulteriori e diverse indicazioni, a partire dal 1° gennaio 2025 il taglio della coda e l’introduzione di animali a coda tagliata potranno avvenire solamente laddove, nonostante l’attuazione di un documentato percorso di miglioramento delle condizioni strutturali e/o gestionali dell’allevamento, persistano problematiche dovute ad episodi di morsicatura certificati da veterinari liberi professionisti.