Il GSE ha emesso una nota di variazione con la quale ha richiesto ai produttori il rimborso del maggior prezzo corrisposto per le fatture riferite alle cessioni di energia effettuate dal mese di febbraio 2022. Invece, per le cessioni non ancora fatturate, il GSE ha applicato le nuove tariffe.
Sul provvedimento e sulle modalità di applicazione si sono sollevate delle contestazioni, anche in relazione alla incostituzionalità del provvedimento. Lo scorso mese di dicembre, il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dai produttori, disponendo l’annullamento dei provvedimenti emessi dai predetti enti. Il provvedimento non riporta, però, le motivazioni (che ad oggi non risultano ancora pubblicate).
A seguito della sentenza del TAR, il GSE ha ripreso a corrispondere ai produttori il prezzo di mercato per l’energia immessa in rete, congelando le pretese per la differenza di prezzo relativa al primo periodo di applicazione della norma.
ARERA, a sua volta, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.
Il 17 gennaio 2023 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di ARERA, con il quale veniva chiesta la sospensione del provvedimento del TAR che disponeva l’annullamento della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
L’ordinanza del CdS sospende la sentenza che bloccava i versamenti richiesti dal GSE.