La legge prevede, a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, di optare per le liquidazioni IVA trimestrali in luogo di quelle mensili (l’opzione per la liquidazione IVA trimestrale richiede di maggiorare ogni singola liquidazione degli interessi dell’1%).
Come previsto dall’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, il limite del volume di affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali è allineato alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata e, di conseguenza, a partire dall’anno 2023 occorre far riferimento ai nuovi importi introdotti dalla “Legge di Bilancio 2023”.
ATTIVITÀ ESERCITATA |
VOLUME DI AFFARI ANNO PRECEDENTE |
Prestazioni di servizi |
Non superiore a 500.000 euro |
Altre attività |
Non superiore a 800.000 euro |
In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e di altre attività, per determinare se è possibile effettuate le liquidazioni trimestrali è necessario distinguere tra le seguenti ipotesi.
Qualora sia adottata la contabilità unificata per tutte le attività esercitate e:
Qualora, invece, sia adottata la contabilità separata per obbligo di cui all’art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e:
Infine, qualora sia adottata la contabilità separata per opzione di cui all’art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/1972: