Lo scorso 28 febbraio il Senato ha approvato il Disegno di Legge che introduce nuove disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria nel settore agricolo.
Soggetti beneficiari
Beneficiari delle norme agevolative del provvedimento sono le “imprese giovanili agricole” e i “giovani imprenditori agricoli” ovvero, le imprese, in qualsiasi forma costituite che esercitano esclusivamente attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile in presenza dei seguenti requisiti:
La norma richiama le definizioni di “giovane imprenditore” le quali oltre a prevedere un limite di età compreso tra 18 e 41 anni non compiuti, dispongono che il giovane (o i giovani agricoltori) sia effettivamente a capo dell’azienda, avendo facoltà di decisione e spesa. Inoltre, detti regolamenti prevedono che il giovane agricoltore debba avere un’adeguata formazione, demandando agli Stati membri la possibilità di determinarne le caratteristiche.
Il Piano Strategico della PAC 2023-2027 ha precisato che, nel caso di società, il giovane imprenditore, oltre che provvedere alla gestione ordinaria, debba anche partecipare alla gestione finanziaria della società stessa. In materia di formazione, il PSP 2023-2027 dispone che il requisito sia rispettato qualora il giovane agricoltore sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Il giovane imprenditore agricolo (o la giovane impresa agricola) deve svolgere esclusivamente l’attività agricola definita dall’art. 2135 del Codice Civile ossia: coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse di cui al terzo comma art. 2135.
Agevolazioni
Gli articoli dal numero 3 al 11 del Disegno di Legge dispongono agevolazioni di diversa natura.
Articolo 3. Si istituisce un Fondo per favorire il nuovo insediamento di giovani agricoltori con una dotazione di 15 milioni di euro annui, a partire dal 2024, stabilendo che, con un Decreto del MASAF, di concerto con il Ministero delle Finanze e previa intesta in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità delle suddette risorse le cui finalità sono:
Articolo 4. Per le attività svolte dalle giovani imprese agricole, diverse da quelle per le quali il reddito è determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR o che è determinato forfettariamente, è concesso di applicare un’imposta sostitutiva pari al 12,5% del reddito d’impresa determinato nei primi 4 periodi d’imposta.
Tale agevolazione è facoltativa per le imprese, le quali potranno comunque valutarne la convenienza. In particolare, dato che i beneficiari possono svolgere unicamente un’attività agricola, le altre agevolazioni a cui bisogna prestare attenzione riguardano principalmente quelle previste dall’art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/006 con il quale si stabilisce che "le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola […] possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi”. La norma pare possa applicarsi anche ai redditi derivanti dall’attività di allevamento eccedente le potenzialità del fondo, nel caso di coltivazioni oltre il doppio della superficie del fondo sul quale insistono, la trasformazione o manipolazione di prodotti che non rientrano tra le attività descritte dal D.M. 13 febbraio 2015, inoltre potrebbero beneficiarne le attività di prestazioni di servizi con risorse normalmente impiegate nell’attività agricola, l’attività agrituristica o la produzione di energia oltre i 260.000 kWh per quanto riguarda la produzione da fonte fotovoltaica, oltre i 2.600.000 kWh per le produzioni da biomasse. In molti di questi casi, tuttavia, è concesso alle imprese agricole di beneficare, naturalmente o per opzione, di specifici regimi forfettari per la determinazione del reddito.
Articolo 5. In caso di compravendita di fondi rustici e relative pertinenze con corrispettivo non superiore a 200 mila euro, il compenso notarile determinato è ridotto del 50%. In questo caso, essendo richiamate le definizioni contenute nell’articolo 2 dello stesso decreto, i beneficiari potrebbero anche non essere coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali e, conseguentemente, non appare rilevante l’iscrizione alla previdenza agricola.
Articolo 6. Viene istituito un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’impresa agricola. Tale agevolazione sarà fruibile sotto forma di credito d’imposta, nel limite dell’80% delle spese effettivamente sostenute, fino ad un importo massimo di 2.500 euro per beneficiario. I beneficiari potranno essere solo gli imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti (sembrerebbero quindi escluse le spese sostenute dalle società).
Articolo 7. I giovani coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, acquisteranno o permuteranno terreni agricoli e loro pertinenze potranno beneficiare di una riduzione del 60% delle imposte ipotecaria, catastale e di registro. La norma precisa che tale riduzione interviene anche nell’ipotesi di applicazione delle suddette imposte in modo ridotto, pertanto, i medesimi soggetti potranno cumulare le attuali agevolazioni PPC alla nuova ulteriore riduzione del 60%. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004 riteniamo che potranno beneficiare dell’agevolazione anche le società agricole aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale.
Articolo 8. La disposizione apporta una modifica al diritto di prelazione agraria riservato ai confinanti, stabilendo che, qualora vi siano più soggetti aventi tale diritto, tra essi siano preferiti i giovani imprenditori agricoli dando la seguente priorità: giovani imprenditori, società di persone o cooperative “giovanili”, società di capitali “giovanili”.