L’Agenzia delle entrate modifica il proprio orientamento sull’imposta di registro per la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli. Si stabilisce l'applicazione dell’aliquota del 9% e non del 15%, seguendo la giurisprudenza della Cassazione che considera tali atti come costituzione di diritti reali di godimento e non come trasferimenti onerosi di terreni agricoli.
Pertanto, nel caso di costituzione del diritto di un diritto reale (diritto di superficie, diritto di servitù, ecc.) non si applica l’imposta di registro al 15% di cui al punto tre, art. 1, della Tariffa, Parte Prima, ma l’aliquota del 9% in quanto si ricade nell’ipotesi di cui al punto 1.