Con la Risposta n. 861 del 23 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul diritto al rimborso dell’IVA a credito maturata da una società agricola nell’ambito dell’attività secondaria di produzione di energia elettrica.
La società istante, in particolare, esercita un’attività agricola associata all’allevamento di animali, con applicazione del regime speciale IVA di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/19072. La stessa, inoltre, ha avviato, sui terreni dei propri soci, la realizzazione di un impianto di biogas per lo svolgimento dell’attività secondaria di produzione di energia elettrica in regime ordinario IVA, tenendo la contabilità separata e mantenendo il regime speciale per l’attività agricola.
Nella Risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto evidenziato che non ricorre il presupposto del rimborso IVA di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, (aliquota media) poiché, nel periodo di riferimento, la società istante non ha ancora emesso alcuna fattura di vendita dell’energia elettrica, non avendo ancora avviato materialmente l’attività di biogas.
Ai fini del rimborso dell’IVA a credito, infatti, è necessario che, nell'ambito dell'attività prevalente, l'aliquota media su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni sia superiore a quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10%.
Trattandosi di impianto costruito su terreno di proprietà di terzi l’amministrazione finanziaria ha chiarito che non possono essere ricondotte tra i beni ammortizzabili quelle opere che, una volta realizzate, non sono separabili dai beni dei terzi cui accedono, non avendo una loro autonoma funzionalità.
Quindi la società agricola, in questo caso, può chiedere il rimborso dell'IVA assolta per l'acquisto dell'impianto di biogas (e non per le singole parti che lo compongono, pur se dotate di una propria autonomia funzionale), laddove lo stesso risulti ammortizzabile, poiché separabile dal terreno su cui insiste.
A tal fine, peraltro, non risolve la problematica, l’operazione, successivamente al sostenimento dei costi di acquisto, da parte della società agricola di acquisto della proprietà del bene principale (il terreno) o la costituzione a suo favore un diritto reale di godimento.
Invece, nella diversa ipotesi in cui i costi relativi all'impianto vengano sostenuti nello stesso anno in cui interviene la stipula dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile o della costituzione di altro idoneo diritto reale, è possibile avanzare la richiesta di rimborso dell’IVA ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 (rimborso IVA dei beni strumentali).