Tre focolai confermati in meno di una settimana tra Sardegna e Lombardia: attivate zone di restrizione, stop alle movimentazioni, sorveglianza rafforzata e prime ipotesi di vaccinazione. Il Ministero della Salute richiama l’attenzione degli allevatori e coinvolge il team EUVET per fronteggiare l’emergenza.
Per il focolaio lombardo, le autorità regionali seguono il medesimo protocollo di quarantena immediata, rintraccio dei movimenti e instaurazione di una zona di protezione di 20 km e di sorveglianza a 50 km.
Di seguito il link per scaricare il manuale completo per la gestione della malattia, a cura del Ministero della Salute: Manuale Operativo: Lumpy Skin Disease (LSD)
Si consiglia la lettura del Manuale e contattare il Distretto veterinario (referente il proprio Veterinario Ufficiale) per eventuali dubbi o richieste di spiegazioni e attenzione alle restrizioni alla movimentazione dei capi.
Aggiornamento epidemiologico
La nota del Ministero della Salute protocollo n. 18720 del 25/06/2025 comunica la presenza di un focolaio di Lumpy Skin Disease in Sardegna.
Ad inizio settimana è stata confermata dal Centro di Referenza Nazionale (CESME) - sito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise - la positività in PCR di un capo introdotto in un allevamento nel comune di Porto Mantovano (MN) in data 6 giugno 2025 dal primo focolaio notificato in provincia di Nuoro.
Sono in fase di adozione i provvedimenti di abbattimento da parte della ATS Val Padana.
Stante il coinvolgimento non solo di parte del territorio regionale, per le province di Mantova, Cremona e Brescia, ma anche di territori della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto, a breve verranno istituite - ai sensi del Decreto Legislativo 136/2022 e con provvedimento del Ministero della Salute - le zone di protezione e sorveglianza che dispongono restrizioni sugli allevamenti bovini e sugli allevamenti ovi-caprini conviventi.
Nelle more dell'adozione di detto provvedimento si dispone che le ATS coinvolte dispongano con decorrenza immediata, nelle more dell’eventuale blocco disposto in BDN da parte del CSN, il blocco condizionato delle movimentazioni negli allevamenti ricadenti entro 50 chilometri dal comune di Porto Mantovano.
Alla luce degli aggiornamenti sulla evoluzione della malattia in Sardegna, che fanno risalire il periodo potenzialmente a rischio ad aprile 2025, verrà inoltre trasmesso elenco delle introduzioni dall'intero territorio sardo ai fini dell'attuazione degli opportuni controlli.
Si ricorda che è possibile procedere all’estrazione degli animali introdotti sul proprio territorio attraverso la funzionalità di BDN dall’applicativo Bovini e Bufalini col seguente percorso: menù Dati >>>Estrazioni Dati>>>Dati sugli animali >>>Movimentazioni di capi bovini e bufalini.
Nel frattempo, si invita alla massima allerta e alla segnalazione di eventuale sintomatologica riferibile ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022.
Seguiranno i necessari aggiornamenti.
ORDINANZA N. 295/2025/ATS-VET del 25 giugno 2025 ISTITUZIONE ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A. DR. VINCENZO TRALDI
VISTA la Legge 23.12.78, ……. Omissis…
ORDINA
L’istituzione della Zona di Protezione da Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease) che interessa i Comuni di:
BAGNOLO SAN VITO, BORGO VIRGILIO, CASTEL D'ARIO, CASTELBELFORTE, CASTELLUCCHIO, CAVRIANA,
CERESARA, CURTATONE, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, GOITO, MANTOVA, MARCARIA, MARMIROLO,
MOTTEGGIANA, PEGOGNAGA, PORTO MANTOVANO, RODIGO, RONCOFERRARO, ROVERBELLA, SAN
BENEDETTO PO, SAN GIORGIO BIGARELLO, SUSTINENTE, SUZZARA, VILLIMPENTA, VOLTA MANTOVANA
e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, delle misure previste dall’articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di PROTEZIONE:
a) Verifica dell’aggiornamento in BDN dell’anagrafica e delle registrazioni di tutte gli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili (bovidi, ovini e caprini) alla Lumpy Skin Disease (LSD) e effettuazione, da parte dei Distretti Veterinari competenti, di almeno una visita presso tutti questi stabilimenti ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio;
b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a LSD sono immediatamente segnalati, in conformità
all’articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell’ A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
c) sono disposti i divieti di cui all’allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la LSD. Ogni movimentazione di animali di specie sensibili verso la zona di protezione o al suo interno è vietata, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune;
d) è vietata la movimentazione di animali delle specie sensibili in uscita dalla zona di protezione, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti
e) Lo smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto;
f) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di
biosicurezza volte a impedire la diffusione della LSD;
g) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, salvo autorizzazione del Servizio veterinario della ATS;
h) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di animali delle specie sensibili;
L’istituzione della Zona di Sorveglianza, che interessa i Comuni di (ATS VAL PADANA):
ACQUANEGRA SUL CHIESE, ASOLA, BAGNOLO SAN VITO, BONDENO, BORGO MANTOVANO,BORGO VIRGILIO, BORGOCARBONARA, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGLIO, CAPPELLA DE' PICENARDI, CASALMAGGIORE, CASALMORO, CASALOLDO, CASALROMANO, CASTEL D'ARIO, CASTEL GOFFREDO, CASTELBELFORTE, CASTELDIDONE, CASTELLUCCHIO, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, CAVRIANA, CERESARA, CICOGNOLO, CINGIA DE' BOTTI, COMMESSAGGIO, CURTATONE, DEROVERE, DOSOLO, GABBIONETA-BINANUOVA, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, GAZZUOLO, GOITO, GONZAGA, GUIDIZZOLO, GUSSOLA, ISOLA DOVARESE, MAGNACAVALLO, MANTOVA, MARCARIA, MARIANA MANTOVANA, MARMIROLO, MARTIGNANA DI PO, MEDOLE, MOGLIA, MONZAMBANO, MOTTA BALUFFI, MOTTEGGIANA, OSTIANO, OSTIGLIA, PEGOGNAGA, PESCAROLO ED UNITI, PESSINA CREMONESE,PIADENA DRIZZONA, PIEVE SAN GIACOMO, PIUBEGA, POGGIO RUSCO, POMPONESCO, PONTI SUL MINCIO, PORTO MANTOVANO, QUINGENTOLE, QUISTELLO, REDONDESCO, RIVAROLO DEL RE ED UNITI, RIVAROLO MANTOVANO, RODIGO, RONCOFERRARO
ROVERBELLA, SABBIONETA, SAN BENEDETTO PO, SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, SAN GIORGIO BIGARELLO, SAN GIOVANNI DEL DOSSO, SAN GIOVANNI IN CROCE,SAN MARTINO DALL'ARGINE, SAN MARTINO DEL LAGO
SCANDOLARA RAVARA, SERMIDE E FELONICA, SERRAVALLE A PO, SOLAROLO RAINERIO, SOLFERINO, SPINEDA, SUSTINENTE, SUZZARA, TORNATA, TORRE DE' PICENARDI, VESCOVATO, VIADANA, VILLIMPENTA, VOLONGO,VOLTA MANTOVANA.
L’istituzione della Zona di Sorveglianza, che interessa i Comuni di (ATS BRESCIA):
ACQUAFREDDA, BEDIZZOLE, CALCINATO, CALVAGESE DELLA RIVIERA, CALVISANO, CARPENEDOLO, CASTENEDOLO, CIGOLE, DESENZANO DEL GARDA, FIESSE, GAMBARA, GARDONE RIVIERA, GAVARDO, GHEDI, GOTTOLENGO, ISORELLA, LENO, LONATO DEL GARDA, MANERBA DEL GARDA, MAZZANO, MILZANO, MONIGA DEL GARDA, MONTICHIARI, MUSCOLINE, NUVOLENTO, NUVOLERA, PADENGHE SUL GARDA, PAVONE DEL MELLA, POLPENAZZE DEL GARDA, POZZOLENGO, PRALBOINO, PREVALLE, PUEGNAGO DEL GARDA, REMEDELLO, REZZATO, SALO’, SAN FELICE DEL BENACO, SENIGA, SIRMIONE, SOIANO DEL LAGO, TOSCOLANO-MADERNO, VISANO
- L’adozione delle misure previste dall’articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687,
nella zona di SORVEGLIANZA:
a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento (verifica dell’aggiornamento in BDN dell’anagrafica e delle registrazioni di tutte le aziende di animali di specie sensibili (bovidi, ovini e caprini) e visite delle aziende a campione, in conformità all’articolo 26 e all’allegato I, sezione A.3;
b) sono disposti i divieti di cui all’allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI ogni movimentazione di animali di specie sensibili verso la zona di sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune.
c) è vietata la movimentazione di animali di specie sensibili in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste salvo quanto previsto dal PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI BOVINI DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA VERSO IMPIANTO DI MACELLAZIONE (nota del 27 giugno 2025) riportato a fine pagina;
d) chiunque entri o esca dall’azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione della LSD;
e) eventuali sintomi riferibili alla Lumpy Skin Disease sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell’ A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
f) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell’A.T.S in conformità alle indicazioni regionali;
g) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di animali di specie sensibili.
Le presenti misure sono mantenute per almeno 45 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell’azienda infetta.
Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, è stata trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende interessate presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura dei Distretti Veterinari competenti per territorio.
Ai sensi dell’articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.
I contravventori saranno puniti a termine di Legge.
Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Dermatite nodulare contagiosa (LSD), deve essere garantita dall’ATS competente per territorio
In caso di insorgenza di sintomi sospetti la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di LSD.
L’esito e la data della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti della visita possono essere resi disponibili dall’ATS di partenza/veterinario aziendale/allevatore all’ATS di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.
A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati e al momento del carico il mezzo di trasporto è sigillato dall’autorità competente per la spedizione o sotto la sua supervisione per la sola zona di protezione e comunque in vincolo sanitario, sia da zona di protezione che di sorveglianza, verso lo stabilimento di macellazione individuato in accordo alle indicazioni regionali, garantendo comunque che l’impianto di macellazione di destino sia situato:
o
In caso non sia possibile individuare un impianto di macellazione all’interno delle zone di protezione e sorveglianza può essere individuato un impianto il più vicino possibile alla zona di sorveglianza, secondo specifiche deroghe rilasciate dall’autorità regionale competenti.
Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti bovini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste (carico singolo), fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.
Il mezzo deve essere sottoposto a disinsettazione e a disinfezione in uscita.
L’ATS competente per lo stabilimento di macellazione deve: