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Fiscale

PRIMA CASA
26.05.2023
LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRIMA CASA PROROGATA AL 30 OTTOBRE 2023

Con la conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe, sono stati sospesi, con efficacia retroattiva, i termini di prima casa per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.

La norma, in particolare, sospende i termini previsti per le seguenti agevolazioni:

  • acquisto della prima casa, ai fini dell’applicazione dell’imposizione agevolata relativamente all’imposta di registro e dell’IVA, ovvero il termine di 18 mesi dall’acquisto entro il quale l’acquirente deve stabilire la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato (termine prorogato a 30 mesi nel caso di immobili sottoposti a interventi trainanti di riqualificazione energetica ai fini del Superbonus 110%);
  • credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, ai sensi dell’art. 7, Legge n. 448/1998, in base al quale in capo al soggetto che, entro un anno dall’alienazione della casa precedentemente acquistata con le agevolazioni prima casa, acquisisce a qualsiasi titolo un’altra casa di abitazione in presenza delle medesime condizioni per l’applicazione delle agevolazioni prima casa.

In relazione alle agevolazioni prima casa di cui al punto a), si ritiene che i termini possano considerarsi prorogati anche nell’ipotesi di agevolazioni prima casa per acquisti avvenuti per successione e donazione, i cui effetti, nei casi di specie, si riflettono ai soli fini dell’applicazione dell’imposta ipotecaria a catastale in misura fissa (200 euro cadauna).

La sospensione dei termini per l’agevolazione prima casa si ritiene applicabile anche all’acquisto della prima casa effettuato da giovani under 36 ai sensi dell’art. 64, comma 6, D.L. n. 73/2021, oggetto di proroga al 31 dicembre 2023 ad opera dell’art. 1, comma 74, Legge n. 197/2022.

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa decadono nel caso in cui l’abitazione, il cui atto di acquisto è stato oggetto dei benefici, sia alienata prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. Tuttavia, tale decadenza non opera qualora il contribuente acquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla rivendita. La proroga interviene sul termine di un anno entro il quale il soggetto deve riacquistare un immobile da destinare ad abitazione principale per non decadere dalle agevolazioni.

La norma sospende i termini sopra indicati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023. I termini sospesi riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023.

Pertanto, ad esempio, nel caso di acquisto di un’abitazione con le agevolazioni prima casa effettuato dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023, il termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile decorrerà dal 31 ottobre 2023, cosicché il termine ultimo per trasferire la residenza sarà il 30 aprile 2025 (ossia, entro 18 mesi dal 31 ottobre 2023).

Qualora il soggetto che, nel quinquennio precedente, abbia acquistato un immobile con i benefici prima casa lo alieni nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, il termine di un anno entro il quale deve acquistare un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale termina il 31 ottobre 2024 (un anno a partire dal 31 ottobre 2023).

Effetti retroattivi

La sospensione disposta dal D.L. n. 198/2022 è entrata in vigore lo scorso 28 febbraio 2023, con la conversione nella Legge n. 14/2023.

Coloro che nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e l’entrata in vigore dell’ulteriore proroga, ritenendo di essere decaduti dalle agevolazioni, abbiano chiesto all’Agenzia delle Entrate di rideterminare l’imposta, provvedendo a versare le maggiori somme dovute, per espressa previsione del comma 10-quinques non possono richiedere il rimborso di quanto già versato.


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