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Fiscale

730
18.04.2025
LE NOVITÀ NEL MODELLO 730/2025 PER TERRENI E FABBRICATI

Il modello 730/2025 precompilato sarà messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate a partire dal 30 aprile 2025. Il modello 730/2025 deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure al proprio sostituto d’imposta, a un CAF o a un professionista abilitato.

Per quanto riguarda l’invio delle dichiarazioni ricevute ed elaborate dai CAF, dai professionisti abilitati e dai sostituti d’imposta i termini per l’invio telematico sono tuttavia conseguenti al momento in cui gli stessi ricevono il modello 730 dal contribuente e precisamente si dovrà procedere all’invio:

  • entro il 16 giugno 2025, per i modelli ricevuti entro il 31 maggio 2025;
  • entro il 30 giugno 2025, per i modelli ricevuti dal 1° giugno al 20 giugno 2025;
  • entro il 23 luglio 2025, per i modelli ricevuti dal 21 giugno al 15 luglio 2025;
  • entro il 15 settembre 2025, per i modelli ricevuti dal 16 luglio al 31 agosto 2025;
  • entro il 30 settembre 2025, per i modelli ricevuti entro il 1° al 30 settembre 2025.

Le novità del modello 730/2025

 

Il modello 730/2025 presenta numerose novità per la messa a regime dei nuovi scaglioni dell’IRPEF, per le nuove disposizioni in materia di imposte sul reddito disposte nell’ambito della riforma fiscale e sia per l’implementazione di ulteriori categorie di reddito che possono essere dichiarate utilizzando tale modello.

Redditi dei terreni

 

A partire dai redditi prodotti nel 2024, scompare l’esenzione IRPEF per i redditi agrari e dominicali precedentemente riconosciuta, senza alcuna limitazione, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali per i terreni da loro posseduti e condotti, a condizione che fossero anche iscritti alla corrispondente forma previdenziale. Infatti, per gli anni 2024 e 2025, in presenza dei medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi precedentemente richiesti, l’esenzione spetterà mediante una diversificazione per scaglioni. Più precisamente, con riferimento alla sommatoria dei redditi agrari e dominicali rivalutati, il contribuente beneficia della seguente esenzione:

  • 100% fino a 10.000 euro di reddito imponibile;
  • 50% per i redditi oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro;
  • Nessuna esenzione per la quota di redditi eccedente 15.000 euro.

Ricordiamo che la suddetta agevolazione spetta anche

  • ai coadiuvanti del coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola per i terreni dagli stessi posseduti e condotti per tramite dell’impresa a gestione familiare;
  • ai soci delle società semplici in relazione ai redditi agrari e dominicali loro attribuiti dalla società.

L’agevolazione non compete per i redditi attributi dalle altre società di persone o di capitali, anche nell’ipotesi in cui le stesse avessero optato per la tassazione su base catastale, in quanto il reddito attribuito ha natura di reddito d’impresa.


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