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LEGGE BILANCIO
03.01.2025
LEGGE DI BILANCIO 2025

Nuovi scaglioni e aliquote IRPEF

 

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità fiscali dal 1° gennaio 2025. Stabilizza scaglioni e aliquote IRPEF a tre fasce e conferma le detrazioni per redditi da lavoro. Per i redditi superiori a 75.000 euro limita le detrazioni, variabili per reddito e numero di figli, mentre per i redditi bassi riconosce un nuovo trattamento integrativo e un'ulteriore detrazione per redditi fino a 40.000 euro. Incrementa detrazioni per spese scolastiche e per cani guida, modifica detrazioni per figli e familiari a carico, e aggiorna i termini per le addizionali IRPEF.

Confermate le aliquote IRPEF ed i relativi scaglioni di reddito già in vigore nell’anno 2024, stabilizzandole a regime.

Di conseguenza, anche nel periodo d’imposta 2025, è confermata la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote IRPEF e dei relativi scaglioni di reddito così come di seguito sintetizzato.

SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF

DAL 2022 AL 2023

PER IL 2024 E DAL 2025

Fino a 15.000 euro

23%

Fino a 28.000 euro

23%

Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

25%

Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

35%

Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

35%

Oltre 50.000 euro

43%

Oltre 50.000 euro

43%

 

Inoltre, la detrazione base, prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro, passa da 1.880 euro a 1.995 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore al rapporto tra 690 euro e 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato).

DETRAZIONE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

DAL 2022 AL 2023

PER IL 2024 E DAL 2025

REDDITO

DETRAZIONE

DETRAZIONE

Non superiore a 15.000 euro

1.880 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro / 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato)

1.955 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro / 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato)

Superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro

1.910 + 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000]

Superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro

1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]

 

Trattamento integrativo

Confermato a regime, il trattamento integrativo riconosciuto nella misura di 1.200 euro a favore dei soggetti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

La Legge di Bilancio 2025 riconosce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma (o, meglio, una sorta di “nuovo” trattamento integrativo), che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente (rapportato all’intero anno) le seguenti percentuali:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

NUOVO TRATTAMENTO INTEGRATIVO (REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20.000 EURO)

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

% DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Fino a 8.500 euro

7,1%

Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro

5,3%

Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro

4,8%

Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.

 

Ancora, la nuova Legge di Bilancio riconosce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, d’importo pari:

  • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

ULTERIORE DETRAZIONE (REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE A 20.000 EURO MA NON A 40.000 EURO)

REDDITO COMPLESSIVO

ULTERIORE DETRAZIONE

Oltre 20.000 euro e fino a 32.000 euro

1.000 euro

Oltre 32.000 euro e fino a 40.000 euro

1.000 x [(40.000 - reddito complessivo) / 8.000]

L’ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno.

 

I trattamenti integrativi e la detrazione sono automaticamente riconosciuti dal sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni (il credito maturato per effetto dell’erogazione dei trattamenti integrativi è recuperato datore di lavoro mediante l’istituto della compensazione).

Detrazioni per figli e familiari a carico

 

L’art. 1, comma 11, Legge n. 207/2024, prevede che la detrazione per figli a carico, pari a 950 euro, si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore ai trenta anni, salvo che nel caso di disabilità accertata (la detrazione, si ricorda, è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a ventuno anni, poiché fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico erogato dall'INPS).

È poi esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani, di un Paese membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Infine, la detrazione di 750 euro prevista per i familiari conviventi diversi dai figli, fiscalmente a carico, è ora riconosciuta per i soli ascendenti.

Altre detrazioni

 

Con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR, l’art. 1, comma 13, Legge n. 207/2024, incrementa, da 800 euro a 1.000 euro, il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.


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