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17.03.2023
MOTIVAZIONI DEL TAR LOMBARDO SUGLI EXTRA PROFITTI DA VERSARE AL GSE

Sono state rese note le motivazioni della sentenza con la quale il TAR della Lombardia - Milano ha annullato la Delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL, relativa alle modalità attuative del meccanismo volto a contenere gli incrementi del costo dell’energia.

Ricordiamo che l’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, ha istituito un meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia, in relazione all'energia elettrica immessa in rete:

  • da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
  • da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Sul provvedimento e sulle sue modalità di applicazione sono state sollevate perplessità che hanno determinato, in molti casi, ricorsi al TAR. Lo scorso mese di dicembre, il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dai produttori, disponendo, tra l’altro, l’annullamento del provvedimento di ARERA che ha definito le modalità attuative della disposizione. Il provvedimento non riportava, tuttavia, le relative motivazioni.

Ora, con la pubblicazione della Sentenza n. 339/2023, è possibile comprendere meglio le ragioni che hanno portato all’accoglimento delle richieste avanzate dai produttori di energia.

I Giudici hanno ricordato che il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di adottare misure straordinarie di natura solidaristica per fronteggiare gravi difficoltà nell’approvvigionamento dei prodotti del settore energetico.

Dal quadro normativo emerge che gli interventi sugli extraprofitti devono avere ad oggetto gli utili realizzati e non i ricavi, garantendo comunque la copertura dei costi di investimenti e di quelli di gestione.

Il TAR rileva come la norma, oltre a fissare i prezzi di riferimento ed i principi generali della disposizione, rimanda le modalità attuative ad ARERA, ossia all’autorità dotata di potere regolatorio, da esercitare sulla base di valutazioni connotate da ampia discrezionalità, specie sul piano tecnico.

Secondo i giudici, ARERA avrebbe quindi dovuto prevedere, nelle disposizioni attuative del provvedimento, un coordinamento con le norme europee, specie ove si impone di assicurare la copertura dei costi di esercizio e di investimento.

ARERA avrebbe quindi omesso di individuare sul piano tecnico e di valorizzare sul piano della disciplina regolatoria tutti gli elementi che consentono l’emersione dell’utile intramarginale effettivamente realizzato dagli operatori interessati dalla misura.

La vicenda non è ancora conclusa, dato che la Sentenza del TAR della Lombardia è stata impugnata.

Ricordiamo, infine, che il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della Sentenza del TAR lombardo e, pertanto, i proventi dovuti al GSE per l’applicazione del meccanismo istituito dall’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, continuano a dover essere versati.


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