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Fiscale

4.0
24.10.2025
NELLA BOZZA DELLA LEGGE DI BILANCIO TROVA SPAZIO ANCHE IL CREDITO D’IMPOSTA 2026 PER L’AGRICOLTURA FINO AL 40 PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0

Il credito d’imposta di cui all’articolo 97 della bozza della Legge di Bilancio 2026 si applica a nuovi investimenti in beni materiali e immateriali strumentali effettuati da imprese attive nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli investimenti “Industria 4.0”.

 

Non potranno beneficiare del nuovo credito d’imposta le imprese:

 

  • che hanno prenotato gli investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 446 della legge 207/2024 oppure
  • che richiedono i crediti d’imposta per zone economiche speciali (ZES) o zone logistiche semplificate (ZLS), rifinanziati nella bozza della Legge di Bilancio 2026 fino al 2028.

Gli investimenti devono riguardare beni strumentali nuovi, ossia beni acquistati e mai utilizzati prima, destinati a essere impiegati nell’attività produttiva dell’impresa. Come per le precedenti edizioni è prevista anche l’ipotesi di investimenti effettuati mediante locazione finanziaria, assumendo quale costo quello sostenuto dal locatore.

 

I beni non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, pena l’esclusione del relativo costo dal computo del credito d’imposta.

 

L’esclusione dal credito d’imposta riguarda anche i beni acquistati mediante locazione finanziaria per i quali non verrà effettuato il riscatto entro il quinto anno successivo all’ultimazione dell’investimento.

 

Tra gli investimenti ammessi rientrano:

 

  • Beni materiali (Allegato A – Legge 232/2016). Comprendono le dotazioni “4.0”, cioè beni con caratteristiche di automazione, interconnessione e digitalizzazione dei processi produttivi. Esempi applicabili al settore agricolo: t
  •  
  • rattori, mietitrebbie, macchine operatrici dotate di sistemi di guida automatica o sensori intelligenti; Impianti e macchinari con controllo digitale o sensoristica IoT; Sistemi di irrigazione automatizzati e monitorati da remoto; Attrezzature di trasformazione o confezionamento connessi ai sistemi aziendali.
  • Beni immateriali (Allegato B – Legge 232/2016). Riguardano i software, sistemi e piattaforme digitali strettamente connessi all’utilizzo dei beni materiali 4.0, ad esempio: Software per la gestione integrata dell’azienda agricola (farm management); Piattaforme di monitoraggio dati da sensori o droni; Sistemi di tracciabilità digitale delle produzioni o di certificazione di filiera.

 

 

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con possibilità di “prenotazione” fino al 30 giugno 2027, a condizione che, entro il 31 dicembre 2026, l’ordine risulti accettato dal fornitore, e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione come acconto.

 

Il nuovo credito d’imposta prevede un'aliquota pari al 40% del costo di acquisizione del bene agevolabile con un limite massimo di investimenti agevolabili pari a 1 milione di euro per impresa.

 

Le imprese beneficiarie devono conservare fatture e DDT con esplicito riferimento all’art. 97 della Legge di Bilancio 2026 e ottenere la certificazione da un revisore legale o da una società di revisione, che attesti la corretta determinazione dei costi. Per le imprese non soggette a revisione obbligatoria, le spese per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, fino a un massimo di 5.000 euro.

 

La misura in bozza rappresenta un ritorno di attenzione strutturata al settore primario. I punti di forza sono: beneficio fiscale elevato (40%), maggiore accessibilità per imprese di piccole dimensioni e cumulabilità con altri contributi. Tuttavia, i limiti di spesa e la necessità di un decreto attuativo rendono la misura competitiva ma non strutturale come quella dell’Industria 4.0.


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