Il D.Lgs. 108/2024 estende da 30 a 60 giorni i termini per il pagamento e i chiarimenti relativi agli avvisi bonari, applicabili dal 1° gennaio 2025. Le somme possono essere rateizzate fino a 20 rate trimestrali al tasso del 3,5%. Confermata la sospensione dei termini in agosto e dicembre. Le sanzioni per ritardi sono ridotte al 25% (12,5% se entro 90 giorni). Le nuove regole si riflettono sulle riduzioni applicabili alle comunicazioni di irregolarità, con sanzioni ulteriormente abbassate per violazioni post-2024.
TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE |
NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO |
Comunicazione controllo automatico (artt. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972) |
60 giorni dalla notifica della comunicazione (in precedenza, 30 giorni) |
Comunicazione controllo formale (art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600/1973) |
60 giorni dalla notifica della comunicazione (in precedenza, 30 giorni) |
Comunicazione telematica esito liquidazione all’intermediario delegato (art. 2-bis, comma 3, D.L. n. 203/2005) |
90 giorni dalla notifica della comunicazione |
Comunicazione di controllo automatico redditi soggetti a tassazione separata (art. 1, comma 412, Legge n. 311/2004) |
30 giorni dalla notifica della comunicazione |
In conclusione, teniamo a ricordare che, a seguito delle modifiche apportare dal D.Lgs. n. 87/2024 al sistema sanzionatorio tributario, per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre 2024, operano le nuove e più favorevoli misure delle sanzioni per tardivo o omesso versamento.
In particolare, il novellato art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, ha ridotto dal 30% al 25% la sanzione applicabile in caso di tardivo od omesso versamento. Inoltre, in caso di pagamento effettuato entro 90 giorni dalla scadenza di legge, la sanzione è ulteriormente ridotta al 12,5% (contro il precedente 15%).
Tale riduzione delle misure delle sanzioni tributarie si riflette sulle sanzioni applicabili in caso di definizione delle comunicazioni di irregolarità.
In particolare, per le comunicazioni di irregolarità elaborate dal 1° gennaio 2025:
Il mancato pagamento nei termini sopraindicati determina l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo definitivo, con applicazione delle sanzioni nelle misure ordinarie. La relativa cartella di pagamento è notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento delle somme dovute. L’intervenuta decadenza dalla dilazione degli avvisi bonari non preclude, comunque, la possibilità di dilazionare le somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella di pagamento.