L'Ecoschema 5, in conformità alle modifiche della Pac, si sdoppia in due livelli: alle colture a perdere di interesse apistico si affianca il premio per chi intende comunque, su base volontaria, mantenere il 4% di terreni a riposo.
La Circolare Agea 1° luglio 2024 n. 0052656 - descrive anche gli aspetti attuativi del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 289235 che ha di fatto ridisegnato l'Ecoschema 5, anche in virtù delle modifiche alla Pac approvate in via definitiva in sede europea: ovvero, la non obbligatorietà dell'adozione del 4% di superficie incolta o a riposo e la relativa estensione dell'Ecoschema 5, su base volontaria, per chi intenda comunque mantenere a riposo il 4% dei terreni.
Non solo, giungono conferme sulle caratteristiche delle prove da utilizzare per le sementi certificate ai fini dei premi accoppiati e una deroga temporanea per la sola coltura del riso nell'anno di domanda 2024.
Evoluzione dell'Ecoschema 5
L'Ecoschema 5 - originariamente "Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori" cambia, prevedendo, a partire dalla campagna 2024, due livelli di intervento:
Le colture di interesse apistico, come previste dall'allegato IX al Dm 23 dicembre 2022, n. 660087, devono essere presenti in miscugli. Ai fini del secondo livello di Ecoschema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Ecoschema (31) del Psp con maggiorazioni nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati e nelle zone Natura 2000.
Cumulabilità: le demarcazioni dell'Ecoschema 5
I pagamenti dell'Ecoschema 5 del livello 1 e del livello 2 sono cumulabili per le superfici a seminativo. Il pagamento del livello 1 non è cumulabile con il pagamento dell'Ecoschema per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Ecoschema 4). Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, è cumulabile con il pagamento dell'Ecoschema per la salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico (Ecoschema 3).
Il pagamento del livello 2, per le superfici a seminativo, è cumulabile con il pagamento per i sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Ecoschema 4). Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, non è cumulabile con l'eco-schema per l'inerbimento delle colture arboree (Ecoschema 2).
La dotazione finanziaria complessiva, assegnata dal Piano Strategico della Pac all'Ecoschema pagamenti per misure specifiche per gli impollinatori, rimane invariata e prevede una rimodulazione che attribuisce al livello 1 qualcosa come 10,2 milioni di euro. Per il livello 1, il pagamento dell'anticipo per l'annualità 2024 è subordinato alla comunicazione formale da parte della Commissione Europea dell'assenza di motivi ostativi all'attuazione dello stesso a decorrere dall'anno di domanda 2024.
Ecoschema 5, livello 1 in dettaglio
Possono accedere al pagamento del livello 1 dell'Ecoschema 5 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10 ettari, limitatamente all'anno di domanda 2024.
Infatti, negli anni dal 2025 in avanti, possono accedere al pagamento del livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo.
Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi:
Su tali elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi Agea fa sapere che "la premialità spetta unicamente nell'anno di creazione dell'elemento ma che lo stesso soggiace negli anni futuri alle norme di condizionalità".
Per quanto riguarda poi il rispetto della condizione di ammissibilità "è necessario che l'agricoltore destini almeno il 4% dei seminativi aziendali complessivamente detenuti agli impieghi sopra indicati. Qualora la percentuale di superficie destinata fosse superiore a 4, in ogni caso la superficie pagabile non eccede il limite massimo del 4%".
Ecoschema 5, livello 2: le novità
Per la campagna 2024 l'intervento dell'Ecoschema 5, livello 2 rimane sostanzialmente quello già applicato nella campagna 2023. Novità in arrivo a partire dalla campagna 2025: per ottemperare agli impegni del livello 2, la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite utilizzo di semente certificata. Non saranno quindi più ammesse superfici a premio con copertura spontanea di piante di interesse apistico, nettarifere e pollinifere.
Sono previste deroghe su base regionale per provvedimenti di lotta fitopatologica, per ottemperare alle disposizioni delle Regioni contro gli incendi boschivi oppure per ottemperare al divieto di semina regionale di talune sementi certificate in relazione alla necessità di evitare il rischio di inquinamento delle coltivazioni dedicate alla moltiplicazione sementiera.
Sulle regioni e province autonome poi incombono pesanti obblighi di comunicazione ad Agea Coordinamento sull'esistenza di provvedimenti di divieto di semina delle sementi certificate contenute nell'Allegato X al Dm 23 dicembre 2022, n. 66008, tranne che per l'antincendio: in tal caso "gli agricoltori devono trasmettere all'organismo pagatore competente le disposizioni adottate dalle regioni/province autonome e altri enti competenti secondo le modalità dallo stesso definite, entro il 30 settembre di ciascun anno".
Sementi certificate, scatta la deroga per il riso
Una delle domande ricorrenti nei mesi scorsi era la seguente: quali fossero i documenti da preparare ed inviare insieme alla domanda unica ai fini della prova dell'utilizzo di seme certificato per poter incassare il premio accoppiato per le varie coltivazioni coperte da tale misura.
Il paragrafo 10.2.1 della circolare Agea prot. 21371 del 14 marzo 2024, per quanto riguarda frumento duro, girasole, colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, aveva già previsto che "la prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza, nei documenti fiscali, delle seguenti informazioni minime:
Tali documenti, ricorda la Circolare Agea del 1° luglio 2024 "devono essere allegati alla domanda e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o Ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali".
Risolto questo interrogativo si è aggiunta un'emergenza: "è pervenuta un'istanza dell'Ente Nazionale Risi - scrive Agea nella Circolare del 1° luglio 2024 - che evidenzia che nel settore del riso è di prassi non indicare il numero di partita e del lotto nei documenti fiscali e che la citata circolare Agea prot. 21371 del 14 marzo 2024 è stata pubblicata quando erano già stati consegnati ingenti quantità di risone da seme ai rivenditori o ai produttori agricoli". Pertanto, l'Ente Nazionale Risi ha chiesto che la verifica dell'utilizzo di semente certificata sia eseguita - in deroga - attraverso:
Richiesta accolta da Agea "per la sola campagna 2024, per la sola coltura del riso", in alternativa a quella prevista dalla circolare Agea prot. 21371 del 14 marzo 2024.
L’Unione Europea, al fine di contribuire allo sviluppo di un’agricoltura socialmente sostenibile, ha inserito nella Pac 2023-2027 la condizionalità sociale. Di fatto la concessione dei pagamenti della Pac viene vincolata anche al rispetto di norme sull’occupazione e sulla salute e sicurezza dei lavoratori sulla base delle norme riportate in alcune Direttive dell’Unione Europea.
Già dal 2023, in caso di violazioni riscontrate, le aziende agricole saranno sottoposte a delle sanzioni, previste dal DM 31 gennaio 2024, che si traducono in penalità sugli aiuti della Pac, variabili da un 3 ad un 10%, in base alla gravità, alla portata e alla ripetizione dell’infrazione constatata.
Ricordiamo di seguito le norme comprese nella citata Direttiva dell’Unione Europea.
Le norme relative all’Occupazione (Direttiva 2019/1152/UE) comprendono:
Le norme relative alla Promozione del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori derivano dalla Direttiva 1989/391/CEE e comprendono:
Le norme relative ai Requisiti minimi per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro da parte dei dipendenti derivano dalla Direttiva 2009/104/CE e comprendono: