La nuova PAC 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata, come corrispettivo per percepire il nuovo pagamento di base. Il quadro della condizionalità per accedere ai pagamenti diretti e ad altre misure della PAC è drasticamente cambiato con la riforma che entrerà in vigore il prossimo anno. In particolare gli impegni già previsti sinora, in termini di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), saranno integrati da quelli che sinora erano gli impegni di “inverdimento-greening” con alcune significative novità. In particolare, la diversificazione si applicherà nella forma (BCAA 7) di obbligo di rotazione annuale sulla medesima particella, con la necessità di alternare le coltivazioni anno per anno e senza consentire di fatto la monosuccessione. La BCAA 7 pertanto sostituisce e modifica “la diversificazione delle colture” prevista sino al 2022 dal greening. Le “Aree a focus ecologico” (EFA) vengono invece sostituite dalla (BCAA 8), che prevede rispettivamente:
Per il 2023 i vincoli della BCAA 7 e 8 sono stati parzialmente modificati in quanto è intervenuta una deroga con il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che sancisce la possibilità per gli stati membri di derogare per l’anno di domanda 2023 all’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreno (norme BCAA) numero 7 e 8.
Ricordiamo che a queste due BCAA si applicano in ogni caso le medesime esenzioni, già in buona parte previste dal greening, in particolare:
• i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
• la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
• con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;
• certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le coltivazioni sommerse (esenzione non consentita per la BCAA 8).
Le deroghe si potranno applicare in via eccezionale solo per l’anno 2023.
Riassumendo:
La deroga alla BCAA 7: per l’anno di domanda 2023 non si applica l’obbligo della rotazione sui seminativi e quindi non si applica il divieto di monosuccessione della coltura sulla stessa parcella. Non vi saranno più i vincoli previsti dalla diversificazione: le aziende con più di 10 ettari di seminativo non avranno più l’obbligo di diversificare con due-tre colture.
La deroga alla BCAA 8 (4% di superficie improduttiva per le aziende che non rientrano nelle deroghe precedentemente elencate: in precedenza era il 5% per le aziende con seminativi maggiori di 15 ettari) la deroga consente l’utilizzo delle superfici altrimenti improduttive per la coltivazione di cereali alimentari ad uso umano come il frumento e non per la coltivazione di mais e soia . In alternativa i terreni potranno essere lasciati a riposo. Le colture azotofissatrici non possono essere seminate per soddisfare questa BCAA.