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21.02.2025
PAC BCAA 7: LA COMMISSIONE EUROPEA AUTORIZZA IL PASSAGGIO DALLA ROTAZIONE ALLA DIVERSIFICAZIONE GIÀ A PARTIRE DAL 2025

Importante novità: le aziende agricole possono avvalersi, già dal 2025, della diversificazione colturale per assolvere agli obblighi della Bcaa7 anche senza aver “chiuso” la rotazione del 2024. Gli uffici della Commissione europea hanno accolto la richiesta, presentata dal ministero dell’Agricoltura, di considerare per il 2025 la possibilità della diversificazione per assolvere all’impegno di completare nel secondo anno il ciclo di rotazione per le aziende che nel 2024 erano soggette al vincolo biennale.

La diversificazione, presa tal quale dal Greening della precedente Pac, rispetto alla rotazione non ha un principio di successione colturale, ma di suddivisione della superficie seminativa in percentuali di colture, prevede diversi impegni:

  • le aziende agricole con una superficie a seminativo inferiore ai 10 ettari sono esentate dall’obbligo di diversificazione colturale e di rotazione;
  • per le aziende con una superficie compresa tra 10 e 30 ettari è necessario coltivare almeno due colture diverse, assicurandosi che la principale non superi il 75% della superficie totale;
  • nel caso di aziende con una superficie a seminativo superiore ai 30 ettari, l’obbligo prevede la presenza di almeno tre colture. In questo caso, la coltura principale non può superare il 75%, mentre la somma delle prime due colture non deve oltrepassare il 95% della superficie totale, garantendo così che la terza coltura occupi almeno il 5% del terreno coltivato.

Vengono considerate le colture, distinte per genere botanico, che permangono per più tempo nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno con presenza al 15 maggio. Ricordiamo che, per le sole solanacee, brassicacee e cucurbitacee non si guarda il genere botanico ma la specie.

 Premesso che la rotazione prevede il cambio di coltura nella singola parcella, mentre la diversificazione prevede la presenza di più colture in un anno nella stessa azienda, ecco le modalità di assolvimento della Bcaa7 nel caso di un agricoltore che percepisce pagamenti diretti, ma che non ha presentato domanda per interventi (Eco/Sra) che abbiano la Bcaa 7 come baseline pertinente.

- 2023 “anno di deroga” al rispetto della Bcaa 7 ai sensi del Regolamento Ue 2022/1317;

- 2024 “anno zero” per l’attuazione della Bcaa 7, assolvibile nel modo seguente:

1) attuando una coltura principale e poi una secondaria nell’arco del 2024 e quindi “chiudendo” la rotazione nello stesso anno 2024. Il beneficiario potrà passare alla diversificazione colturale nel 2025 (esempio 1);

2) attuando solo una coltura (principale) nel 2024, per cui l’agricoltore avrà due possibilità:

a. continuare con la rotazione nel 2025, effettuando un cambio di coltura a livello di parcella e “chiudendo” pertanto la rotazione nel 2025, così da poter passare alla diversificazione nel 2026 (esempio 2.a);

b. passare alla diversificazione già nel 2025 (esempio 2.b). In ogni caso, dal 2025 in poi, la scelta della rotazione consentirebbe l’adempimento dell’obbligo in un anno solo se all’interno dello stesso anno la coltura primaria fosse seguita da una coltura secondaria, richiedendo in caso contrario l’adempimento dell’obbligo sul biennio.

 

In ogni caso, dal 2025 in poi, la scelta della rotazione consentirebbe l’adempimento dell’obbligo in un anno solo se all’interno dello stesso anno la coltura primaria fosse seguita da una coltura secondaria, richiedendo in caso contrario l’adempimento dell’obbligo sul biennio.

 

Confermate le condizioni di esenzione per la BCAA7

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

a) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;

b) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

c) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

d) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

Le superfici certificate a norma del Regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) si ritengono esenti ipso facto.


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