Alle imprese agricole zootecniche che allevano bovini, compresi gli animali della specie bufalina, e suini, visti gli incrementi di costi e la crisi di questo settore, negli ultimi anni, con provvedimenti a scadere, è stata progressivamente incrementata la percentuale di compensazione.
L’ultimo intervento risale alla Legge n. 234/2021 che, all’art. 1, comma 527, ha disposto l’applicazione, anche per l’anno 2022, della percentuale di compensazione del 9,5% alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.
La mancata proroga della percentuale di compensazione per la cessione di questi animali, se non saranno presi provvedimenti, comporterà un abbattimento della detrazione IVA nell’ordine del 25% per il settore bovino e del 22% per il settore suinicolo. Infatti, la percentuale di detrazione nel 2023 passa:
Questo aggravio fiscale può indurre le imprese agricole zootecniche a valutare di optare per il regime IVA ordinario. In tal caso, oltre a detrarre l’IVA sugli acquisti, qualora abbiano effettuato degli investimenti in beni strumentali negli ultimi quattro anni (nove anni in caso di immobili strumentali) potranno beneficiare della rettifica IVA disposta dall’articolo 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972.
Decidere se sia opportuno cambiare regime non comporta solo una valutazione di tipo fiscale; infatti, nel recente passato, il Legislatore ci ha anche dimostrato che è possibile intervenire con provvedimenti ad effetto retroattivo e, pertanto, alcune scelte che oggi possono apparire convenienti potrebbero dover essere successivamente riconsiderate.
Sarebbe, quindi, urgente ed opportuna una presa di posizione da parte dei Ministeri competenti sulla possibilità di concedere ulteriori proroghe alle percentuali di compensazione applicabili alla cessione di bovini e suini.