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ARIA
13.09.2024
PIANO ARIA RAFFORZATO: MULTA ALLE AZIENDE CHE PRODUCONO PIÙ DI 3 MILA KG DI AZOTO

La Regione Lombardia ha approvato un pacchetto di misure rafforzative del Piano regionale aria (Pria) per contrastare le emissioni in atmosfera. Per le attività agricole vengono introdotte disposizioni relative:

• alla copertura degli stoccaggi e alla distribuzione degli effluenti zootecnici con tecniche a efficienza di riduzione delle emissioni, variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto;

• all’introduzione di incentivi per la realizzazione di interventi finalizzati a una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento;

• alle disposizioni sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;

• all’approvazione, entro un anno dall’entrata in vigore, di specifici documenti finalizzati alla applicazione delle

Bat (Best available technologies) nei procedimenti di riesame o rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

Regione Lombardia, per promuovere gli interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento, ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni sul triennio 2024/2026.

Per quanto riguarda stoccaggi e distribuzione, le disposizioni si basano sull’individuazione di target di riduzione definiti e raggiungibili con l’applicazione delle Bat.

Il complesso degli strumenti volti a ridurre la quota di ammoniaca emessa nelle operazioni agricole/zootecniche potrà essere scelto dalla singola impresa agricola all’interno delle Bat disponibili, salvaguardando la possibilità di accedere ai sostegni pubblici e ai fondi della programmazione comunitaria.

Gli obblighi sulla copertura degli stoccaggi sono validi su tutto il territorio regionale, a esclusione delle aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3mila kg/anno e quelle situate in aree montane. Le prescrizioni sulle tecniche di distribuzione escludono invece, oltre alle casistiche precedenti, anche i terreni con pendenza maggiore del 15 per cento, quelli seminati su sodo (notillage) e i terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.

In caso di violazione delle disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5 mila euro.

Per le pratiche di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali, rientrando nella disciplina dei rifiuti, la normativa statale prevede un generale divieto di combustione all’aperto in caso di utilizzo di processi o metodi che possano danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana. Sono esclusi piccoli cumuli bruciati per finalità agricole-ammendanti dei terreni tramite processi che non danneggino né l’ambiente né la salute umana.

Regione Lombardia ha disposto il divieto di abbruciamento per i comuni sotto i 300 metri di quota dall’1 ottobre al 31 marzo di ogni anno e nei periodi ad alto rischio di incendi. Resta comunque la facoltà per i Comuni, la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore ai 300 metri, di sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali anche nei propri territori.


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