La Regione Lombardia ha approvato un pacchetto di misure rafforzative del Piano regionale aria (Pria) per contrastare le emissioni in atmosfera. Per le attività agricole vengono introdotte disposizioni relative:
• alla copertura degli stoccaggi e alla distribuzione degli effluenti zootecnici con tecniche a efficienza di riduzione delle emissioni, variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto;
• all’introduzione di incentivi per la realizzazione di interventi finalizzati a una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento;
• alle disposizioni sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;
• all’approvazione, entro un anno dall’entrata in vigore, di specifici documenti finalizzati alla applicazione delle
Bat (Best available technologies) nei procedimenti di riesame o rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.
Regione Lombardia, per promuovere gli interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento, ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni sul triennio 2024/2026.
Per quanto riguarda stoccaggi e distribuzione, le disposizioni si basano sull’individuazione di target di riduzione definiti e raggiungibili con l’applicazione delle Bat.
Il complesso degli strumenti volti a ridurre la quota di ammoniaca emessa nelle operazioni agricole/zootecniche potrà essere scelto dalla singola impresa agricola all’interno delle Bat disponibili, salvaguardando la possibilità di accedere ai sostegni pubblici e ai fondi della programmazione comunitaria.
Gli obblighi sulla copertura degli stoccaggi sono validi su tutto il territorio regionale, a esclusione delle aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3mila kg/anno e quelle situate in aree montane. Le prescrizioni sulle tecniche di distribuzione escludono invece, oltre alle casistiche precedenti, anche i terreni con pendenza maggiore del 15 per cento, quelli seminati su sodo (notillage) e i terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.
In caso di violazione delle disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5 mila euro.
Per le pratiche di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali, rientrando nella disciplina dei rifiuti, la normativa statale prevede un generale divieto di combustione all’aperto in caso di utilizzo di processi o metodi che possano danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana. Sono esclusi piccoli cumuli bruciati per finalità agricole-ammendanti dei terreni tramite processi che non danneggino né l’ambiente né la salute umana.
Regione Lombardia ha disposto il divieto di abbruciamento per i comuni sotto i 300 metri di quota dall’1 ottobre al 31 marzo di ogni anno e nei periodi ad alto rischio di incendi. Resta comunque la facoltà per i Comuni, la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore ai 300 metri, di sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali anche nei propri territori.