La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulla disposizione che consente di beneficiare delle agevolazioni prima casa anche qualora l’acquirente sia anche titolare di altra abitazione per la quale abbia già beneficiato delle medesime agevolazioni. Il termine per la cessione del precedente immobile è stato infatti prorogato a due anni.
Le agevolazioni in materia di acquisto della prima casa prevedono l’applicazione dell’imposta di registro al 2% (anziché nella misura del 9%) nell’ipotesi di acquisto a titolo oneroso del diritto di proprietà su un’abitazione non di lusso, pertanto, non censita nelle categorie A/1, A8 o A/9 a condizione che:
- l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
La “Legge di Bilancio 2025”, interviene proprio su questo ultimo aspetto ammettendo comunque l’agevolazione a condizione che il precedente immobile fosse ceduto non più entro un anno dal nuovo acquisto agevolato ma entro due anni.