Il D.M. n. 18/2025, pubblicato il 27 febbraio e in vigore dal 14 marzo 2025, stabilisce le modalità operative dell'obbligo per le imprese di stipulare polizze contro i rischi catastrofali. Il decreto definisce gli eventi coperti (alluvioni, sismi, frane), i beni assicurabili e i criteri di determinazione dei premi. Le imprese non in regola rischiano l’esclusione da contributi pubblici. Le polizze esistenti dovranno adeguarsi alle nuove regole entro il primo rinnovo utile.
La c.d. “Legge di Bilancio 2024”, ha previsto che:
le imprese con sede legale in Italia;
le imprese estere con stabile organizzazione in Italia;
tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, siano tenute a stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il termine del 31 dicembre 2024 (si veda, tra le altre, la nostra Circolare n. 986/2024).
In seguito, il c.d. “Decreto Milleproroghe” ha accordato la proroga al 31 marzo 2025 del termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte della generalità delle imprese.
Tuttavia, l’art. 19, comma 1-quater, D.L. n. 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto, a favore delle sole imprese della pesca e dell’acquacoltura, la proroga al 31 dicembre 2025 dell’obbligo di stipula della polizza assicurativa.
Per espressa previsione legislativa, dall’obbligo restano poi esclusi i soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese, come, ad esempio, i coltivatori diretti, gli artigiani ed i piccoli commercianti, nonché le imprese agricole di cui all’art. 2135, Codice civile, per le quali opera il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità”, istituito dall’art. 1, commi da 515 a 519, Legge n. 234/2021.
In ogni caso, l’inosservanza dell’obbligo in esame può comportare la preclusione all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Con l’atteso D.M. n. 18/2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha definito gli aspetti operativi del nuovo obbligo di stipula di polizze assicurative contro i rischi catastrofali, chiarendo le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.
I beni oggetto della copertura assicurativa
Il decreto in esame prevede che l’obbligo di stipula della polizza assicurativa ricorra per:
terreni, intendendosi per tali i fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
fabbricati, ossia l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
impianti e macchinari, ossia tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
attrezzature industriali e commerciali, ossia macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelle già assistite da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Rispetto alla bozza del decreto precedentemente circolata, dall’obbligo assicurativo sono esclusi i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, tra i quali rientrano, ad esempio, le autovetture, i motocicli ed i rimorchi.
Resta poi da comprendere se l’obbligo in esame ricorra anche per le immobilizzazioni di proprietà di terzi, detenute a titolo di leasing, locazione o noleggio.
I beni esclusi dalla copertura assicurativa e i danni non assicurabili
Dalla copertura assicurativa sono espressamente esclusi i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in mancanza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Inoltre, la polizza assicurativa non copre:
i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Gli eventi calamitosi e catastrofali
Il decreto interministeriale in esame definisce compiutamente gli eventi calamitosi e catastrofali che devono formare oggetto della polizza assicurativa, individuandoli tra i seguenti:
alluvione, inondazione ed esondazione, ossia fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
sisma, ossia sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
frana, ossia movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Determinazione e adeguamento periodico dei premi
Il decreto prevede che il premio della polizza assicurativa, da aggiornare periodicamente, sia determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Ai fini della determinazione del premio occorre altresì considerare, proporzionalmente alla conseguente riduzione del rischio, le misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Lo scoperto a carico dell’assicurato
È prevista la possibilità che la polizza assicurativa possa prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato.
In particolare, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze assicurative possono prevedere uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Invece, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata e per le grandi imprese (intendendosi per tali quelle che, alla data di chiusura del bilancio, presentano, congiuntamente, un fatturato superiore a 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Massimali o limiti di indennizzo
Qualora convenuto dalle parti, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo, a condizione che rispettino i seguenti principi:
per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, il massimale di indennizzo è pari alla stessa somma assicurata;
per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata e per le grandi imprese, la determinazione dei massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
In conclusione, si evidenzia che l'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dal 27 febbraio 2025, data di pubblicazione del decreto in esame. Per le polizze già in essere, invece, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse. Dunque, alla prima scadenza utile di un contratto già in essere, soggetto a rinnovo, occorrerà adeguare la polizza alle indicazioni di cui al decreto interministeriale in esame.