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24.02.2023
POZZI: E’ OBBLIGATORIO INSTALLARE IDONEI MISURATORI DELLE PORTATE E DEI VOLUMI D’ACQUA DERIVATI

Il Regolamento Regionale n° 2 del 24 marzo 2006 disciplina l’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzo delle acque a uso domestico e il risparmio idrico. Dal 28 marzo 2006, data di pubblicazione sul  BURL del Regolamento, è scattato l'obbligo d’ installare su ciascun pozzo  idonei misuratori delle portate e dei volumi d’acqua derivati/prelevati. Fanno eccezione alcune utenze, come quelle al servizio d’ impianti antincendio, per le quali ciò potrebbe rappresentare un ostacolo tecnico tale da nuocere al corretto funzionamento delle stesse; in questo caso è previsto l’obbligo di adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare usi difformi rispetto a quello concesso. Anche per l’uso domestico non sussiste, salva diversa disposizione della provincia, l’obbligo dell’installazione di misuratori di portata. Riassumendo tutti i pozzi ad uso irriguo e/o zootecnico sono obbligati ad installare idonei misuratori delle portate (contalitri). Inoltre l’art. 33 del regolamento prevede l’obbligo della Denuncia annuale delle acque derivate per tutti coloro che prelevano ed utilizzano acque pubbliche (con esclusione dei prelievi domestici).  Fino a diversa disposizione della Giunta Regionale, il termine per la presentazione della denuncia annuale del volume d’acqua prelevato relativo all’anno precedente è fissato al 31 marzo di ogni anno. La Giunta regionale doveva indicare i criteri e le norme tecniche per installare correttamente gli strumenti di misura presso i punti di prelievo. Da un confronto con alcuni tecnici del settore pare che tali criteri non siano stati normati dall’ente pubblico: è stato per questo richiesto un parere tecnico ufficiale alla Regione Lombardia e appena disponibile verrà divulgato a tutti gli interessati. Oggi l’unica raccomandazione è che il contalitri sia installato direttamente sulla testata del pozzo: tale manufatto dovrebbe essere ad una quota superiore al piano di campagna ed alloggiato in un’apposita cabina. La comunicazione alla provincia dell’avvenuta installazione dello strumento verrebbe assolta con una PEC con allega una breve relazione con una fotografia digitale. Pertanto, concludendo questo breve nota, il Regolamento Regionale n° 2 prevede che tutti i soggetti richiedenti una nuova concessione di derivazione, ovvero in sede di rinnovo o variante della concessione, devono installare idonei strumenti per la misura delle portate e dei volumi d’acqua derivati, con presentazione di un idoneo progetto delle opere e degli strumenti necessari. L’inadempienza del titolare della concessione in ordine all’installazione degli strumenti di misura può comportare anche la decadenza della concessione e sono applicate le sanzioni previste dall’art. 54, comma 10-bis, del d. lgs. 152/1999.  Le funzioni di controllo e accertamento delle violazioni, nonché l’irrogazione delle sanzioni, sono di competenza della provincia. Maggiori informazioni e aggiornamenti in cooperativa.


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