Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica della Psa nel nord Italia, Regione Lombardia ha riconfermano le direttive del ministero della Salute che riportiamo di seguito.
Nel caso in cui sia necessario l’ingresso di veicoli o persone negli allevamenti di suini, deve avvenire nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente (es. utilizzo appositi Dpi). Il contatto diretto con gli animali allevati (ingresso in zona pulita) può avvenire esclusivamente solo se strettamente necessario e, comunque, nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dalla normativa. Deve inoltre essere rispettato l’obbligo fondamentale da parte del veterinario ufficiale, del veterinario libero professionista o di filiera di operare nel massimo rispetto delle condizioni di biosicurezza nell’effettuazione di ogni operazione, inclusi i controlli e le operazioni di prelievo, oltre all’obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo, evitando l’accesso dei conducenti degli automezzi nell’area pulita dell’allevamento.
Ogni caso di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di Psa devono prevedere immediatamente l’applicazione delle misure disposte.
È vietato l’ingresso negli allevamenti suini di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto all’attività di allevamento, se non previa e accurata disinfezione. Inoltre, chiunque entri in un allevamento, inclusi i trasportatori di animali, prodotti e mangimi, è tenuto a fornire, su richiesta, lo storico e il dettaglio degli allevamenti visitati nel periodo potenzialmente definito a rischio per ogni specifico caso, in particolare codice aziendale, data ingresso, targa automezzo e motivo visita. La mancata e/o ritardata comunicazione di queste informazioni sarà considerata come elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e, pertanto, perseguibile.
In aggiunta, nelle zone di restrizione i tecnici e i veterinari di fiducia che svolgono la loro attività all’interno delle suddette zone devono rispettare un periodo di “inattività” minimo di 48 ore prima di recarsi in allevamenti suini posti fuori Zr e deve essere garantita la separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in Zr. Le movimentazioni da e verso le Zone di restrizione sono comunque consentite:
• da zona di restrizione I e II verso le zone di restrizione I, II e III e anche verso territori liberi; • da zona di restrizione III, solo verso le zone di restrizione I, II e III;
• dalle zone libere verso le zone di restrizione I, II e III. Infine, per quanto riguarda le verifiche di biosicurezza negli stabilimenti di suini situati nei territori indenni (“resto del territorio”), finalizzate al rilascio delle deroghe necessarie per le movimentazioni di suini da e verso territori posti in Zr, si considerano validi i controlli effettuati nei dodici mesi precedenti