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REDDITI
28.03.2025
REDDITI AGRICOLI 2024: LE REGOLE

La dichiarazione dei redditi 2025 porta importanti novità fiscali per il settore agricolo: la L. 36/2024 e il D.Lgs. 192/2024 introducono agevolazioni per l’imprenditoria giovanile, nuovi regimi fiscali e obblighi dichiarativi.

Confermate le esenzioni IRPEF sui redditi dominicali e agrari con nuovi scaglioni. Introdotto un regime agevolato con imposta sostitutiva al 12,5% per giovani imprenditori agricoli.

Attenzione però: la convenienza va valutata caso per caso.

Una conferma è rappresentata dalle rivalutazioni dei redditi fondiari (dominicale 80%, agrario 70%) e l’eventuale ulteriore rivalutazione del 30%.

Le agevolazioni consistono:

  •  nella non applicabilità della rivalutazione dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli, con durata di almeno cinque anni, a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni e che hanno la qualifica di CD o IAP, anche in forma societaria;
  • nell’esclusione dell’ulteriore rivalutazione del 30% dei redditi dominicale e agrario per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola.

Per quanto riguarda l’esclusione dalla base imponibile IRPEF (reddito delle persone fisiche), per ora limitata ai redditi agrari e domenicali prodotti nel 2024 e 2025, dalla dichiarazione di quest’anno, compete ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli iscritti alla corrispondente forma previdenziale (INPS) i quali, per i terreni posseduti e condotti non hanno, come in passato, un’esenzione totale, ma sulla base dei seguenti scaglioni:

  • fino a 10 mila euro (sommatoria redditi agrari e dominicali), l’esenzione è totale;
  • da 10 mila euro a 15 mila euro l’esenzione è pari al 50%;
  • oltre i 15 mila euro vi è la piena tassazione del reddito.

Imprenditoria giovanile

 

La legge 36/2024, con l’intento di agevolare l’ingresso di giovani agricoltori nel settore agricolo, all’articolo 2, definisce i soggetti beneficiari delle agevolazioni come “impresa giovanile agricola” o “giovane imprenditore agricolo”. Tali soggetti devono esercitare esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e rientrare in una delle seguenti categorie:

  • Impresa individuale: il titolare deve essere un imprenditore agricolo con età compresa tra i 18 e i 40 anni;
  • Società di persone o cooperative (incluse le cooperative agricole): almeno il 50% dei soci deve essere composto da imprenditori agricoli tra i 18 e i 40 anni;
  • Società di capitali: almeno il 50% del capitale sociale deve essere detenuto da imprenditori agricoli tra i 18 e i 40 anni e almeno la metà degli amministratori deve appartenere alla medesima fascia di età e condizione professionale.

Ai suddetti soggetti che avviano un’attività d’impresa è concesso di optare per un regime fiscale agevolato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,5% sul reddito d’impresa realizzato dalle attività agricole, diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

Il beneficio è valido per 5 anni, a condizione di non aver svolto attività agricola nei 3 anni precedenti. Il regime non si applica in caso di trasferimenti da aziende preesistenti.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che siano correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e nel rispetto della normativa relativa agli aiuti Stato.


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