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Fiscale

TASSAZIONE
10.05.2024
RICORDIAMO CHE… TASSAZIONE DEI REDDITI DA CESSIONE DI TERRENI, FABBRICATI E DIRITTO DI SUPERFICIE

L’articolo 67 prevede che siano considerati redditi diversi:

  • le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
  • le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;

Le plusvalenze realizzate mediante costituzione a titolo oneroso del diritto di usufrutto e degli altri diritti reali di godimento.

Nel quadro RL della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, si devono dichiarare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di terreni agricoli e fabbricati acquistati e/o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Per gli immobili ceduti a titolo oneroso, pervenuti per donazione, ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante.

In alternativa, qualora il contribuente abbia optato al momento del rogito notarile per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 26%, prevista dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si dovranno indicare i corrispettivi di tali cessioni.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune novità significative in materia di tassazione dei redditi da cessione di terreni, fabbricati e diritto di superficie.

La Legge di Bilancio 2024, comma 92, prevede l’applicazione della nuova norma a tutte le cessioni di diritti reali di godimento, ossia dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie e enfiteusi. La modifica non è di poco conto. Si pensi ad esempio che, fino al 31 dicembre 2023, la costituzione del diritto di superficie in favore di un terzo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico rientrava nell’ambito dell’art. 67 lett. b) del TUIR, pertanto se il terreno agricolo sul quale si costituiva in favore di terzi il suddetto diritto era stato acquistato da oltre cinque anni, non si realizzava materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, a condizione che l’operazione non rientrasse nell’ambito di un’attività d’impresa. Invece, a partire dal 1° gennaio 2024 la medesima operazione genera una plusvalenza per l’intero valore, dal quale potranno essere dedotti solo i costi di diretta imputazione.

 

In altri termini, dal 1° gennaio 2024 la costituzione in favore di terzi di un diritto di godimento è ora considerata un’operazione speculativa, indipendentemente dalla data di acquisizione del bene cui si riferisce, ed anche se relativa a terreni non edificabili.


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