Facendo seguito a quanto annunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato stampa n. 68/2023, l’art. 4, comma 1, D.L. n. 51/2023, c.d. Decreto Omnibus, posticipa al 30 giugno 2023 il termine per l’adesione alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, c.d. Rottamazione-quater. La proroga interessa anche il termine per il versamento della prima o dell’unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, ora fissato al 31 ottobre 2023.
Come noto la c.d. Legge di Bilancio 2023, ha riproposto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (c.d. Rottamazione-quater).
È previsto, in particolare, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, possano essere estinti, senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Dunque, la nuova versione della rottamazione consente di definire i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di:
L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha precisato che tale nuova opportunità di definizione interessa tutti i carichi alla stessa affidati nel periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, compresi quelli contenuti in cartelle di pagamento non ancora notificate, interessati da un provvedimento di rateizzazione o di sospensione, oppure già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.
In relazione alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio.
Nella definizione agevolata possono essere poi ricompresi i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, o su istanza presentata dai debitori per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore di cui al D.Lgs. n. 14/2019.
La definizione agevolata opera anche in relazione ai debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2017, ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate, ossia:
sebbene si sia determinata l’inefficacia della relativa definizione a causa del mancato pagamento di una delle rate previste dal piano di dilazione.
Si intende inoltre prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione è tenuto a comunicare al debitore l’accoglimento della domanda di adesione, con l’indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con l’indicazione dei motivi del mancato accoglimento; è poi prorogato, dal 31 luglio al 31 ottobre 2023, il termine per il versamento della prima o dell’unica rata (pari al 10%) delle somme dovute. In caso di pagamento rateale, è conseguentemente prorogata dal 1° agosto al 1° novembre 2023 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Le scadenze per il versamento delle rate successive alla prima non sono state modificate e, pertanto, resta confermato il termine del 30 novembre 2023 per il versamento della seconda rata (pari al 10% degli importi dovuti) e del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024, per le restanti rate (di pari importo).