ISMEA, con la Circolare n. 3/2024, autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia. La moratoria sui prestiti bancari prevede, in accordo con la banca finanziatrice, la sospensione e l'allungamento di un anno del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti rateali, giustificati dall'eccezionalità della situazione contingente, nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.
Come noto il c.d. Decreto Agricoltura, ha previsto che le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20%, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30%, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20%, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione attestante tali condizioni, possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari abilitati alla concessione del credito in Italia. Per tali operazioni ISMEA non procederà al ricalcolo della commissione di garanzia.
Nei casi delle operazioni L25, U35 e GR8, le operazioni di sospensione e allungamento dovranno essere segnalate tramite le apposite funzioni in via di predisposizione nei relativi portali. Per queste posizioni il modulo di autocertificazione dovrà essere conservato presso la Banca e trasmesso al Garante in caso di richiesta di escussione della garanzia.
Nel documento pubblicato da ISMEA è chiarito, inoltre, che le predette modalità di segnalazione dovranno essere adottate dalle Banche anche per posizioni eventualmente già segnalate con altre modalità, in quanto è necessaria l’acquisizione del modulo di autocertificazione.
Infine, si precisa che le sospensioni ed allungamenti sopra descritti non daranno luogo ad alcun onere a carico dei soggetti garantiti, e relativamente alle garanzie concesse per il Covid-19 e Ucraina, consentono di superare la durata massima originariamente prevista nei rispettivi quadri temporanei.