La circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877, contenente le linee guida per l’implementazione del piano Transizione 5.0, è intervenuta in merito all’installazione di impianti fotovoltaici.
Ricordiamo che le imprese agricole possono beneficiare dell'incentivo 5.0 per investimenti tra il 2024 e il 2025, con un massimo di 50 milioni di euro per beneficiario. L'incentivo richiede una riduzione dei consumi energetici del 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi specifici, con crediti d’imposta tra il 35% e il 5%. Percentuali maggiorate sono previste per riduzioni superiori al 6% o 10%. La circolare 25877/2024 illustra il calcolo dei risparmi energetici e tratta la conformità degli impianti fotovoltaici ai requisiti europei e di certificazione.
Le imprese agricole, così come le altre imprese ammesse dalla disciplina in esame, potranno beneficiare dell’incentivo 5.0 per gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, relativamente a beni materiali strumentali nuovi altamente tecnologici. Il requisito fondamentale è la riduzione dei consumi energetici di almeno il 3 per cento per l’intera struttura produttiva o di almeno il 5 per cento per i singoli processi interessati dall’investimento.
Alle aliquote ordinarie dell'incentivo 5.0 si aggiungono percentuali maggiorate per risparmi energetici più significativi:
La circolare in esame fa seguito al decreto Direttoriale 8 agosto 2024 a cui aggiunge una serie di spiegazioni e dettagli operativi, adatti soprattutto alle imprese e ai tecnici che si occuperanno delle certificazioni. La circolare fornisce dettagli sui criteri per calcolare i risparmi energetici, includendo esempi e casistiche per distinguere tra struttura produttiva e processo specifico. Si concentra anche sul concetto di scenario controfattuale e offre esempi numerici per il calcolo dei risparmi.
I risparmi energetici devono essere calcolati sulla base di misurazioni o stime, utilizzando l'analisi dei carichi energetici e dati tracciabili relativi all'anno precedente l'inizio del progetto. La circolare definisce quattro scenari per le imprese:
Nuove imprese (meno di 6 mesi) o con variazioni recenti nei prodotti/servizi: devono calcolare i consumi tramite uno scenario controfattuale, identificando almeno tre beni alternativi disponibili negli ultimi cinque anni e utilizzando la media dei consumi di tali beni per determinare il consumo della struttura o del processo interessato.
Il risparmio energetico deve essere calcolato in relazione al medesimo servizio reso, normalizzando i risultati rispetto a variabili operative (come volumi produttivi, servizio erogato) e condizioni esterne (ad esempio tipologia di prodotto, temperature, stagionalità). Il calcolo si basa su indicatori di prestazione energetica specifici della struttura produttiva o del processo, che rappresentano le relazioni quantitative tra consumi energetici e variabili operative, tenendo conto delle influenze esterne.
La circolare fornisce esempi di indicatori: nel settore della ceramica, si può usare il consumo di energia termica o elettrica per tonnellata di prodotto ceramico (tep/t), mentre nel settore della plastica, si considera il consumo di energia elettrica per chilogrammo di PET prodotto o per volume di liquido imbottigliato (tep/kg o tep/l).
Impianti fotovoltaici
Sono ammessi alla misura solo impianti basati su tecnologie made in Europe e che garantiscano un certo livello di efficienza.
La circolare spiega che, in attesa dell’arrivo del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico a cui occorrerà fare riferimento per conoscere la classificazione delle varie soluzioni commercialmente disponibili, i moduli fotovoltaici (e i componenti che li costituiscono) ammessi alla misura Transizione 5.0 dovranno essere conformi a determinate norme tecniche e dovranno essere dotati di:
La circolare dedica una vasta sezione al calcolo del fabbisogno energetico e della producibilità attesa della struttura produttiva, aspetti fondamentali per definire i limiti degli investimenti che possono beneficiare dell'incentivo per le energie rinnovabili. A supporto di questa analisi, vengono presentati esempi pratici di calcolo.
Considerando che i consumi degli impianti fotovoltaici non sono conteggiati ai fini della diminuzione dei consumi se l’intervento riguarda il singolo processo produttivo, tali impianti potranno essere avviati anche nell’anno successivo a quello dell’installazione.
Grande difficoltà risiede nel reperimento di pannelli aventi le caratteristiche aderenti a quanto richiesto dal decreto ed è necessaria un’analisi costi/benefici questo al fine di evitare un raddoppio della spesa a fronte dell’abbattimento del credito d’imposta con azzeramento dell’effettivo beneficio finanziario finale.