Agea non ancora fornito le istruzioni applicative generali che, ogni anno, disciplinano la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino o mosto della campagna vitivinicola. I termini di consegna restano però gli stessi dello scorso anno, ovvero il 15 novembre per i dati di raccolta e di rivendicazione delle uve (dichiarazione di vendemmia) e il 15 dicembre per i dati della produzione di vini e mosti detenuti al 30 novembre (dichiarazione di produzione vino). È prevista la possibilità di compilare i quadri della dichiarazione in un’unica data, ovvero entro il 15 novembre in particolare per quelle aziende che hanno già terminato tutte le operazioni vendemmiali e di vinificazione, salvo poi eventualmente rettificare i soli quadri della produzione vini-mosto entro il 15 dicembre.
Per le cessioni di uva (vendita o conto lavorazione) è fondamentale che i documenti di trasporto uve o la fattura di vendita riportino le attitudini (uva atta a…), nonché le tipologie e i quantitativi relativi all’uva ceduta. Nel caso in cui sia stata certificata una minore resa uva-ettaro è necessario allegare alla dichiarazione di vendemmia gli eventuali verbali degli enti certificatori. Essendo tassativa la scadenza del 15 novembre per la dichiarazione di vendemmia, ai soci è chiesto di inviare i dati della denuncia entro il 25 ottobre, in modo da consentire la corretta e tempestiva compilazione della dichiarazione vendemmiale.